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Modifiche alla circolare C.D.P. S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno 2013 e s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte di enti locali di cui al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267" Alla Circolare CDP S.p.A. 27 giugno 2013, n. 1280, recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte di enti locali di cui al D.lgs. 18-8-2000, n. 267", pubblicata in GURI n. 85, Parte II, del 20/07/2013, come modificata in data 21/11/2016 (GURI n. 149, Parte II, del 20/12/2016), in data 12/04/2017 (GURI n. 57, Parte II, del 16/05/2017), in data 14/07/2017 (GURI n. 110, Parte II, del 19/09/2017), in data 7/06/2019 (GURI n. 71, Parte II, del 18/06/2019), in data 13/07/2020 (GURI n. 107, Parte II, del 12/09/2020), in data 29 aprile 2022 (GURI n. 146, Parte II, del 17/12/2022), in data 16 giugno 2023 (GURI n. 74, Parte II, del 24/06/2023) e in data 10 novembre 2023 (GURI n. 19, Parte II, 15/02/2024) sono apportate le modifiche di seguito indicate: Alla parte III: "CONDIZIONI GENERALI", e' eliminato il capitolo denominato "Cap. 3. PRESTITI INVESTIMENTI FONDI EUROPEI" e il capitolo denominato "Cap 4. PRESTITI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE". Alla parte III: "CONDIZIONI GENERALI", sono apportate le seguenti modifiche: "Cap. 5. PRESTITI INVESTIMENTI CONTO TERMICO" e' ridenominato "Cap. 3. PRESTITI INVESTIMENTI CONTO TERMICO"; "Cap. 6. PRESTITI INVESTIMENTI FONDO SVILUPPO E COESIONE" e' ridenominato "Cap. 4. PRESTITI INVESTIMENTI FONDO SVILUPPO E COESIONE"; "Cap. 7. PRESTITI PROGETTUALITA' PNRR/FNC" e' ridenominato "Cap. 5. PRESTITI PROGETTUALITA' PNRR/FNC"; "Cap. 8. PRESTITI INVESTIMENTI GREEN BEI" e' ridenominato "Cap. 6. PRESTITI INVESTIMENTI GREEN BEI"; "Cap. 9. PRESTITI INVESTIMENTI PNRR/PNC" e' ridenominato "Cap. 7. PRESTITI INVESTIMENTI PNRR/PNC". Alla Parte III: "CONDIZIONI GENERALI", dopo il capitolo 7 "Cap. 7. PRESTITI INVESTIMENTI PNRR/PNC" e' inserito il seguente Capitolo: Cap. 8. PRESTITI FLESSIBILI GRANDI OPERE Premessa Il prestito flessibile grandi opere ("PFGO") e' rivolto a comuni, province e citta' metropolitane ed e' finalizzato ad agevolare la realizzazione di nuovi investimenti in infrastrutture di rilevanti dimensioni. Al PFGO si applica la procedura di finanziamento prevista per il prestito ordinario, sia per quanto attiene all'istruttoria che al perfezionamento del contratto (cfr. parte II, sez. 2 e 3). Al PFGO si applica altresi' la disciplina del prestito ordinario CDP relativa agli interessi di mora (cfr. parte III, cap. 1, sez. 5), alla pubblicita' (cfr. parte III, cap. 1, sez. 9), alla cessione totale o parziale del contratto (cfr. parte III, cap.1, sez. 13). Sono finanziabili mediante il PFGO esclusivamente le spese relative alla realizzazione di investimenti in infrastrutture di rilevanti dimensioni, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il PFGO potra' essere richiesto sino al 31 dicembre 2028. L'importo minimo del progetto da finanziare, in tutto o in parte, mediante il PFGO, e' pari ad euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni). L'importo minimo del PFGO e' pari ad euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni). Sez. 1 Pre-ammortamento ll pre-ammortamento decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina il 31 dicembre del settimo anno solare successivo, in conformita' con le durate quotate, di norma settimanalmente, nel sito internet di CDP, fatto salvo quanto previsto alla successiva Sez. 4 e al Par. 1 della successiva Sez. 6. Sull'importo della singola erogazione, al netto della somma degli eventuali rimborsi in linea capitale gia' effettuati a qualunque titolo, maturano interessi di pre-ammortamento nel periodo compreso tra la data dell'erogazione ed il giorno precedente l'inizio dell'ammortamento. Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel primo semestre di ciascun anno solare di pre-ammortamento e' effettuato alla data del 31 luglio immediatamente successivo; il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel secondo semestre e' effettuato alla data del 31 gennaio dell'anno successivo. Il pagamento dell'ultima quota di interessi di pre-ammortamento e' effettuato alla data di scadenza del periodo di pre-ammortamento (31 dicembre). Tutti i pagamenti sono effettuati mediante addebito diretto sul conto corrente bancario dell'Ente. Sez. 2. Periodo di utilizzo Le erogazioni a valere sul capitale concesso possono essere effettuate nel corso del periodo di utilizzo, su richiesta ed a favore dell'Ente, con le modalita' previste in relazione ai prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 8). Il periodo di utilizzo decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina il 31 dicembre dell'ultimo anno di pre-ammortamento. Entro il termine del periodo di utilizzo, l'Ente ha in ogni caso facolta' di richiedere un periodo di utilizzo aggiuntivo (cfr. seguente sez. 5). Sez. 3. Ammortamento Fatti salvi i casi in cui, in conseguenza di quanto previsto alla successiva Sez. 4 o al Par. 1 della successiva Sez. 6, la data di inizio ammortamento sia anticipata, l'ammortamento decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo al termine del periodo di pre-ammortamento ed ha una durata, in base alla scelta dell'Ente, da 10 a 21 anni. La durata complessiva del PFGO, dalla data di perfezionamento del contratto alla scadenza, non puo' essere superiore a 29 anni e deve essere in ogni caso commisurata alla vita utile dell'investimento finanziato. Il PFGO e' rimborsato in rate semestrali, posticipate, da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, ciascuna comprensiva di quota capitale costante e di quota interessi (cfr. seguente sez. 6). Sez. 4 Flessibilita' nella decorrenza dell'ammortamento Entro il termine del 30 novembre di ciascun anno di pre-ammortamento, l'Ente potra' richiedere a CDP di anticipare la decorrenza dell'ammortamento al 1° gennaio dell'anno successivo, esclusivamente nei seguenti casi: i. qualora l'importo del prestito sia stato interamente erogato; ii. qualora, pur non essendo stato interamente erogato l'importo del prestito, l'Ente certifichi una delle seguenti circostanze: i) l'avvenuta realizzazione dell'investimento; ii) che la somma erogata e' sufficiente alla realizzazione dell'investimento; iii) l'impossibilita' di completare l'investimento; iv) che la copertura finanziaria dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non derivanti da altro indebitamento di natura creditizia. In tali casi, l'importo del PFGO sara' conseguentemente ridotto, senza che l'Ente debba corrispondere alla CDP alcun indennizzo. In conseguenza dell'anticipo della decorrenza dell'ammortamento saranno modificate le date di pagamento indicate nel piano di ammortamento, nonche' la data di scadenza del PFGO, restando invariata la durata del periodo di ammortamento del PFGO. Sez. 5 Flessibilita' nella gestione del capitale concesso A partire dall'ultimo anno solare di pre-ammortamento, qualora l'Ente non abbia richiesto di anticipare la decorrenza dell'ammortamento ed il capitale concesso non sia completamente erogato, l'Ente potra' richiedere di effettuare le erogazioni fino alla scadenza dell'ammortamento del prestito, con riferimento all'intero importo non erogato (conversione totale) ovvero ad una parte soltanto del medesimo (conversione parziale). La richiesta di conversione totale o parziale deve pervenire alla CDP, mediante telefax o gli altri strumenti telematici indicati nel sito Internet della CDP, a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'ultimo anno di pre-ammortamento. Par. 1 Conversione totale In caso di conversione totale, entra in ammortamento l'intero capitale concesso, che puo' essere utilizzato dall'Ente, al netto delle somme gia' erogate nel periodo di utilizzo, fino alla scadenza dell'ammortamento del prestito, senza la corresponsione di alcun indennizzo. Par. 2 Conversione parziale In caso di conversione parziale, entra in ammortamento il capitale effettivamente erogato, aumentato dell'ulteriore somma che l'Ente ha chiesto di poter utilizzare entro la scadenza dell'ammortamento, fermo restando che tale ulteriore somma non potra' in nessun caso essere maggiore della differenza tra il capitale originariamente concesso e il capitale che risulta effettivamente erogato alla data di scadenza del periodo di utilizzo. In tal caso, l'Ente e' tenuto a corrispondere alla CDP un indennizzo pari allo 0,50% della differenza tra il capitale originariamente concesso e quello che entra in ammortamento, salvo che l'Ente certifichi che la realizzazione dell'investimento finanziato sia comunque assicurata, in ragione dell'accertamento di un'economia di spesa e/o del reperimento di risorse di bilancio, con esclusione di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia. Tale indennizzo deve essere corrisposto alla CDP contestualmente al pagamento dell'ultima rata di interessi di pre-ammortamento, in corrispondenza della data di scadenza del periodo di pre-ammortamento. Par. 3 Quota del prestito non erogata In caso di conversione totale o parziale, sulla quota del PFGO non erogata, la CDP, salvo che la legge disponga diversamente, riconosce all'Ente, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento (inclusa), una somma, nei termini e con le modalita' previsti in relazione ai prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. I, sez. 6). La CDP provvede a versare, pro quota, agli enti che abbiano rimborsato il PFGO con ammortamento scaduto, le eventuali somme che non siano state erogate nel corso dell'ammortamento. Par. 4 Riduzione automatica Qualora, alla data di scadenza del periodo di utilizzo, il capitale concesso sia stato erogato solo in parte e l'Ente non abbia chiesto la conversione parziale o totale, l'importo del prestito e' automaticamente ridotto al totale della somma erogata nel corso del periodo di utilizzo, al netto delle eventuali somme rimborsate anticipatamente. In tal caso l'Ente e' tenuto a corrispondere alla CDP, il 31 dicembre dell'anno solare in cui avviene detta riduzione automatica, un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% della differenza tra l'importo del capitale concesso e quello del capitale erogato nell'ambito del periodo di utilizzo. Tale indennizzo non e' dovuto nel caso in cui l'Ente certifichi una delle seguenti circostanze: i) l'avvenuta realizzazione dell'investimento, ovvero ii) che la somma erogata e' sufficiente alla realizzazione dell'investimento, ovvero iii) l'impossibilita' di completare l'investimento, ovvero iv) che la copertura finanziaria dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non derivanti da altro indebitamento di natura creditizia. Par. 5 Estinzione senza indennizzo Nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna erogazione e non sia stata richiesta la conversione, parziale o totale, nel corso del periodo di utilizzo l'Ente ha facolta' di chiedere l'estinzione del PFGO. In caso di estinzione, l'Ente e' tenuto a corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo concesso, salvo che l'Ente certifichi l'impossibilita' di realizzare l'investimento ovvero che la copertura finanziaria del medesimo e' integralmente assicurata mediante risorse di bilancio, con esclusione di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia. Par. 6 Diverso utilizzo La CDP puo' autorizzare l'Ente ad utilizzare la quota del PFGO non erogata per realizzare un investimento, di importo non inferiore a cinquemila euro, diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, nei termini e con le modalita' previsti per il diverso utilizzo dei prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. I, sez. 12). Sez. 6. Tassi di interesse Nel periodo di ammortamento, al PFGO si applica un tasso di interesse variabile, calcolato sulla base delle stesse modalita' previste per il prestito ordinario (cfr. parte III, cap. 1, sez. 1, par. 2 e sez. 2), fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 1 della presente Sezione. Sulle somme erogate nel periodo di pre-ammortamento maturano interessi a tasso variabile, calcolati utilizzando il parametro euribor aumentato della maggiorazione in vigore alla data di stipula del prestito, ad esclusione del primo importo di interessi di pre-ammortamento di ogni singola erogazione, calcolato utilizzando il primo parametro euribor vigente alla data dell'erogazione, aumentato della maggiorazione. Tale maggiorazione, che dipende dalla durata dell'ammortamento scelta dall'Ente al momento della domanda di prestito, e' determinata e resa nota, di norma settimanalmente, dalla CDP attraverso il proprio sito Internet, resta invariata per tutta la durata del prestito ed e' applicata con le medesime modalita' previste per i prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 2). Il parametro euribor ed il primo parametro euribor sono calcolati secondo i criteri indicati nella parte III, cap. I, sez. 1, par. 2 e nella sez. 4 della presente Circolare. Nel corso del rapporto di finanziamento l'Ente puo' esercitare le opzioni di modifica del regime di tasso d'interesse di seguito illustrate. Par. 1 Opzione tasso fisso L'Ente nel corso di ciascun anno di pre-ammortamento, alle condizioni di seguito indicate, ed ammortamento, fatta eccezione per l'ultimo anno di ammortamento, avra' la facolta' di scegliere che all'ammortamento del PFGO sia applicato un tasso di interesse fisso (l'"Opzione Tasso Fisso"). In corso di pre-ammortamento, l'Opzione Tasso Fisso puo' essere esercitata esclusivamente nei seguenti casi: a) qualora il prestito sia stato integralmente erogato, ovvero b) qualora, pur non essendo stato integralmente erogato il prestito, l'Ente certifichi i) l'avvenuta realizzazione dell'investimento, ovvero ii) che la somma erogata e' sufficiente alla realizzazione dell'investimento, ovvero iii) l'impossibilita' di completare l'investimento, ovvero iv) che la copertura finanziaria dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non derivanti da altro indebitamento di natura creditizia. In tal caso l'importo del prestito sara' conseguentemente ridotto e l'Ente non dovra' corrispondere alla CDP alcun indennizzo. Nel caso di esercizio dell'Opzione Tasso Fisso nel periodo di pre-ammortamento, l'inizio dell'ammortamento decorrera' in ogni caso dal 1° gennaio immediatamente successivo. Inoltre, in caso di anticipo della data di inizio ammortamento conseguente all'esercizio dell'Opzione Tasso Fisso in un anno di pre-ammortamento diverso dall'ultimo, saranno modificate le date di pagamento indicate nel piano di ammortamento, restando invariata la durata del periodo di ammortamento del PFGO. Nel caso di esercizio dell'Opzione Tasso Fisso nel periodo di ammortamento, essa avra' effetto dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data in cui essa sia stata esercitata. Il tasso fisso e' pari al tasso Interest Rate Swap sulla durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente ("TFE"), calcolato il terzo venerdi' antecedente il 31 dicembre dell'anno in cui l'Ente esercita l'Opzione Tasso Fisso, aumentato della maggiorazione di cui alla precedente sez. 6. Il TFE e' determinato con le modalita' indicate nella nota tecnica allegata alla Circolare. La richiesta di esercitare l'Opzione Tasso Fisso dovra' pervenire alla CDP, a pena di decadenza, entro il 30/11 di ciascun anno di pre-ammortamento ed ammortamento, fatta eccezione per l'ultimo anno di ammortamento. Nel caso di esercizio dell'Opzione Tasso Fisso nel periodo di pre-ammortamento, l'Ente dovra' trasmettere a CDP anche la dichiarazione concernente il ricorrere di una delle condizioni di cui alle suddette lettere a) e b). Sez. 7 Rimborso anticipato volontario A partire dal secondo anno solare di pre-ammortamento l'Ente puo' rimborsare anticipatamente alla CDP, in misura totale o parziale, in corrispondenza del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, le somme erogate. Il rimborso parziale e' consentito esclusivamente per un importo non inferiore a cinquantamila euro. Quanto alle modalita' operative per la richiesta di rimborso anticipato, si applica la medesima disciplina prevista per i prestiti ordinari, alla quale si rinvia (cfr. parte III, cap. 1, sez. 10). Par. 1 Rimborso anticipato in pre-ammortamento Nel corso del periodo di pre-ammortamento il rimborso anticipato volontario delle somme erogate e' consentito esclusivamente mediante l'impiego di risorse di bilancio dell'Ente, con esclusione di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia. Par. 2 Rimborso anticipato in ammortamento Nel corso del periodo di ammortamento, l'Ente puo' rimborsare anticipatamente alla CDP il PFGO. Il rimborso anticipato parziale e' consentito esclusivamente nel caso in cui il prestito sia totalmente erogato. Nel caso di rimborso anticipato, l'Ente deve corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla data prescelta per il rimborso, nonche' la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla data di pagamento prescelta per il rimborso. Qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza e' corrisposta dalla CDP all'Ente. A fronte dell'esercizio della facolta' di rimborso anticipato, che puo' essere richiesta per una quota del debito residuo del prestito, fino a concorrenza del medesimo, in caso di rimborso anticipato totale, ("Somma da Rimborsare"), l'Ente deve, inoltre, corrispondere alla CDP, solo in caso di PFGO in ammortamento regolato a tasso fisso, una somma di importo pari al differenziale, se positivo, tra (a) la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla data prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione della maggiorazione relativa al PFGO vigente alle ore 12:00 del terzo venerdi' antecedente la data prescelta per il rimborso anticipato, e (b) la Somma da Rimborsare. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non siano disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdi' antecedente la data prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla meta' della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui e' rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdi' non sia un giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si fa riferimento al giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente. Sez. 8 Riduzione in ammortamento L'Ente che non abbia esercitato l'Opzione Tasso Fisso puo' chiedere la riduzione dell'importo di un PFGO in ammortamento, non completamente erogato, nei termini e con le modalita' previsti per i prestiti ordinari CDP (cfr. parte III, cap. 1, sez. 11), in quanto applicabili. Sez. 9 Garanzie e impegni Il PFGO e' garantito mediante delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 206 del TUEL (cfr. parte III, cap. 1, sez. 7). La delegazione di pagamento e' rilasciata al momento della stipula, per tutta la durata del prestito e con riferimento all'intero importo concesso, e deve essere sostituita o integrata mediante il rilascio di una o piu' ulteriori delegazioni qualora l'Ente eserciti le facolta' relative alla gestione del capitale concesso e/o del tasso d'interesse, di cui alle precedenti sezioni 4, 5, 6 e 8. L'Ente, mediante la sottoscrizione del contratto prende atto ed accetta che la CDP potra' effettuare qualsiasi accertamento che, a proprio insindacabile giudizio, riterra' opportuno al fine di verificare che l'Ente destini in via esclusiva il PFGO al finanziamento dell'investimento oggetto dello stesso prestito. L'Ente si impegna ad esibire e/o produrre alla CDP, su semplice richiesta di quest'ultima, qualsiasi documentazione che la CDP, a proprio insindacabile giudizio, ritenga utile agli accertamenti di cui al periodo precedente e a consentire alle persone designate dalla CDP di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori concernenti l'Investimento, nonche' tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito. Sez. 10 Risoluzione e recesso Le cause e le modalita' di risoluzione del contratto di un PFGO sono le medesime previste per i prestiti ordinari (cfr. parte III, Cap. 1, sez. 14), alle quali si aggiunge la violazione, da parte dell'Ente, degli obblighi relativi al rilascio di una o piu' delegazioni di pagamento in sostituzione o ad integrazione di quella originariamente rilasciata, secondo le modalita' di cui alla precedente sez. 9. In conseguenza della risoluzione del contratto, l'Ente deve corrispondere alla CDP, entro quindici giorni dalla richiesta di quest'ultima: i. l'importo erogato dalla CDP, al netto del capitale ammortizzato; ii. gli interessi maturati fino alla data di risoluzione; iii. gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori; iv. il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato, in caso di risoluzione successiva alla data di inizio ammortamento, con la modalita' di cui alla precedente sez. 7 par. 2; v. un importo pari allo 0,125% del debito residuo. Qualora l'Ente rilasci alla CDP, ai sensi del contratto di PFGO, dichiarazioni false, incomplete non corrette o non accurate, la CDP, fino alla prima erogazione, puo' recedere dal contratto. Il recesso si verifica al momento in cui la CDP ne da' comunicazione all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r ovvero mediante gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP e non puo' dare luogo ad alcun corrispettivo in favore dell'Ente a nessun titolo, ivi compreso il risarcimento del danno. Con la sottoscrizione del contratto del PFGO, l'Ente si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni perdita, passivita' od onere, che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e le garanzie rilasciate dall'Ente medesimo fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. Roma, 19 aprile 2024 L'amministratore delegato Dario Scannapieco TX24AAB4834