TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA

(GU Parte Seconda n.51 del 2-5-2024)

 
Notifica per  pubblici  proclami  -  Convocazione  per  mediazione  -
Ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e decreto 17.04.2024 - R.G.  V.G.
                             n. 638/2024 
 

  VISINTIN  Franco,  nato  il  21.03.1962  a   Gorizia   (GO),   c.f.
VSNFNC62C21E098C, residente in  Sagrado  (Fraz.  di  S.  Martino  del
Carso), alla via del Vallone n. 21, rappresentato e difeso  dall'avv.
Stefano  Grassi  del  Foro  di  Gorizia  c.f.  GRSSFN70R08D014Q,   ed
elettivamente  domiciliato  presso  il  suo  studio  in  Ronchi   dei
Legionari (GO), via Verdi 1, giusta delega agli atti,  ha  presentato
ricorso ex art. 281 undecies e  segg.  cpc  avanti  al  Tribunale  di
Gorizia per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: accertarsi
e dichiararsi l'intervenuto acquisto del diritto  di  proprieta'  per
usucapione ex art. 1158 cc a favore dell'attore VISINTIN Franco, nato
il 21.03.1962 a Gorizia (GO),  c.f.  VSNFNC62C21E098C,  residente  in
Sagrado (Fraz. di S. Martino del Carso), alla via del Vallone n.  21,
dell'intera proprieta' della P.T. 100, c.t.  3  di  SAN  MARTINO  DEL
CARSO, p.c.t. 198, presso l'Ufficio  Tavolare  di  Gradisca  d'Isonzo
(GO); catastalmente identificato al F. 6, mapp. 198, seminativo,  Cl.
6, superficie 07 are  e  90  ca,  munire  l'emananda  sentenza  della
clausola di provvisoria  esecuzione;  conseguentemente  ordinarsi  al
Conservatore tavolare dei  Registri  Immobiliari  di  procedere  alla
relativa  trascrizione  e  la  relativa  annotazione  e  la   voltura
catastale  presso  l'Agenzia  delle  Entrate,  con  esonero  da  ogni
responsabilita' dei competenti Uffici. Spese, diritti ed  onorari  di
causa compensati, ovvero  rifusi  in  caso  di  opposizione;  domanda
avanzata nei confronti  dei  COINTESTATARI  TAVOLARI,  pro  quota,  o
CHIAMATI o EREDI dei cointestatari  ad  oggi  deceduti,  del  terreno
seminativo da usucapire, come risultanti  dalla  visura  tavolare,  o
aventi causa, destinatari collettivamente ed  impersonalmente,  anche
se non espressamente menzionati se non noti  e  piu'  in  generale  a
tutti coloro che abbiano un interesse  a  contraddire  alla  domanda,
avvertendoli che il sig. Visintin Franco ha avanzato  la  domanda  di
mediazione obbligatoria dd. 02.02.2024, ex D.  Lgs.  28/2010,  avanti
alla Camera di Commercio Venezia Giulia (Sede di Gorizia),  la  quale
ha fissato il primo incontro  per  il  giorno  29.05.2024,  alle  ore
15.00, da remoto. In caso di suo esito negativo, la  costituzione  in
giudizio avanti al Tribunale di Gorizia (sub  R.G.  274/2024)  dovra'
avvenire ai sensi e nelle forme previste dall'art. 281  undecies  cpc
fino a dieci giorni prima dell'udienza dinanzi al giudice  designato;
che la mancata costituzione  o  la  costituzione  oltre  il  suddetto
termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc;  che  la
difesa  tecnica  e'  obbligatoria  in  tutti  i  giudizi  davanti  al
Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti all'art. 86 o da leggi
speciali; che i convenuti,  sussistendone  i  presupposti  di  legge,
possono presentare istanza per l'ammissione  al  patrocinio  a  spese
dello Stato e che, in caso di mancata costituzione, si procedera'  in
loro legittima e dichiaranda  contumacia.  Deduce  a  sostegno  della
propria domanda di aver esercitato il possesso del suddetto  immobile
per  oltre  20  anni,  in  modo  pacifico,   pubblico,   continuo   e
ininterrotto. 
  Autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150  cpc
concessa con decreto del Presidente del Tribunale di  Gorizia,  cron.
1712 dd. 06-08.04.2024, previo parere favorevole dd.  02.04.2024  del
PM dott.ssa Faggioli (sub RVG 638/2024 del Tribunale di Gorizia). 
  Con decreto cron. 1087  dd.  17.04.2024  (sub  R.G.  274/2024),  il
Giudice designato dott.ssa Martina Ponzin ha fissato udienza avanti a
se' per il giorno 11.09.2024, alle ore 09.15, presso il Tribunale  di
Gorizia, facendo onere ai convenuti di costituirsi non piu' tardi del
succitato termine per non incorrere nelle decadenze di  cui  all'art.
281undecies  cpc  e  all'attore  di  notificare  in  tempo  utile   a
rispettare il termine libero di  cui  all'art.  281undecies,  co.  2,
ultimo periodo, cpc rispetto alla suindicata udienza di comparizione. 

                         avv. Stefano Grassi 

 
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