ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  9-ter  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in  materia
di enti territoriali. Disposizioni per garantire la  continuita'  dei
dispositivi   di   sicurezza   e   di   controllo   del   territorio.
Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario   nazionale
nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni  industriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 6  agosto  2015,  n.  125,
promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione
terza-quater, nel procedimento vertente tra Siemens Healthcare srl ed
il Ministero della salute ed altri  con  ordinanza  del  24  novembre
2023, iscritta al n. 165 del registro  ordinanze  2023  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 2024, la cui trattazione e' stata fissata per l'adunanza in
camera di consiglio del 9 aprile 2024. 
    Visti gli atti di costituzione di Siemens Healthcare srl e  della
Regione Toscana, nonche' gli atti di intervento di  Medtronic  Italia
spa, FRL Medical Service srl e Instrumentation Laboratory spa  e  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    viste le istanze di fissazione della camera di consiglio  per  la
decisione  sulla  ammissibilita'  degli  interventi   depositate   da
Medtronic Italia spa e da Instrumentation Laboratory spa; 
    uditi nella camera di consiglio dell'11 aprile  2024  la  Giudice
relatrice Maria Rosaria San  Giorgio  e  il  Giudice  relatore  Marco
D'Alberti; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 24 novembre  2023,  il  Tribunale
amministrativo regionale  per  il  Lazio,  sezione  terza-quater,  ha
sollevato questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9-ter
del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78  (Disposizioni  urgenti  in
materia  di  enti  territoriali.  Disposizioni   per   garantire   la
continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di   controllo   del
territorio. Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario
nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di  emissioni
industriali), convertito, con modificazioni,  nella  legge  6  agosto
2015, n. 125, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma,
della  Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione  all'art.   1   del
Protocollo  addizionale  alla   Convenzione   europea   dei   diritti
dell'uomo; 
    che  il  giudice   rimettente   riferisce   di   dover   decidere
sull'impugnazione  dei  provvedimenti  regionali  con  i  quali,   in
applicazione della  previsione  di  legge,  e'  stato  disposto,  nei
confronti dell'impresa ricorrente (azienda fornitrice di  dispositivi
medici per il Servizio sanitario nazionale), il recupero degli  oneri
di  ripiano  derivanti  dal  superamento  del  tetto  di  spesa   per
dispostivi medici, relativamente agli anni 2015, 2016, 2017  e  2018,
insieme agli atti generali presupposti; 
    che Medtronic Italia spa e Instrumentation  Laboratory  spa  sono
intervenute nel presente giudizio incidentale, ai sensi dell'art.  4,
comma 3, delle Norme integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale, e hanno depositato  istanze,  ai  sensi  dell'art.  5
delle medesime Norme integrative, di fissazione anticipata e separata
della sola questione concernente l'ammissibilita' dell'intervento; 
    che entrambe le societa' riferiscono di essere aggiudicatarie  di
appalti pubblici, indetti da numerose aziende sanitarie in  tutto  il
territorio nazionale, aventi ad oggetto la fornitura  di  dispositivi
medici, e sostengono, conseguentemente, di essere  portatrici  di  un
interesse  inerente  all'oggetto  delle  questioni  di   legittimita'
costituzionale sollevate dal TAR Lazio, in quanto destinate a  subire
effetti immediati e  diretti  derivanti  dalla  pronuncia  di  questa
Corte; 
    che  le  due  intervenienti  riferiscono,   altresi',   di   aver
presentato autonomi  ricorsi  innanzi  allo  stesso  TAR,  avverso  i
medesimi atti amministrativi da cui origina il giudizio a quo,  e  di
aver formulato in quella  sede  analoghe  censure  di  illegittimita'
costituzionale nei riguardi della disposizione  di  legge  che  forma
oggetto del presente giudizio; 
    che esse, inoltre, fanno anche presente di  essersi  «formalmente
costituit[e]» nel giudizio a quo. 
    Considerato che Medtronic Italia spa e Instrumentation Laboratory
spa non  rivestono  la  qualifica  di  parti  nel  presente  giudizio
incidentale in  quanto  esse,  come  emerge  dagli  atti  processuali
allegati all'ordinanza  del  giudice  rimettente,  al  momento  della
rimessione delle questioni di legittimita' costituzionale  non  erano
ancora intervenute nel giudizio a quo; 
    che, infatti, per costante giurisprudenza di questa  Corte,  sono
ammessi ad  intervenire  nel  giudizio  incidentale  di  legittimita'
costituzionale «i soggetti che erano parti  del  giudizio  a  quo  al
momento dell'ordinanza di rimessione, oltre  che  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il  Presidente
della Giunta regionale» (tra le tante, sentenza n.  119  del  2020  e
ordinanza n. 14 del 2022); 
    che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale,  ai
sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative,  e'  ammissibile
solo per i terzi titolari di un interesse  qualificato,  inerente  in
modo diretto e immediato  al  rapporto  dedotto  in  giudizio  e  non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di
censura (tra le  tante,  sentenza  n.  206  del  2019,  con  allegata
ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019); 
    che,  nella  specie,  Medtronic  Italia  spa  e   Instrumentation
Laboratory  spa  non  sono  titolari  di  un  interesse  direttamente
riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensi' di un  mero
interesse  riflesso  all'accoglimento  della  questione,  in   quanto
assoggettate alla disposizione censurata; 
    che nemmeno rileva, per costante giurisprudenza di questa  Corte,
la circostanza che le predette societa' abbiano  presentato,  innanzi
al  medesimo  TAR  rimettente,  autonomi  ricorsi  ove   sono   state
prospettate questioni  di  legittimita'  costituzionale  di  identico
tenore rispetto a quelle relative al presente  giudizio  incidentale,
nel  quale  chiedono  di  intervenire,  «poiche',  ove  si  ritenesse
altrimenti,   verrebbe   sostanzialmente   soppresso   il   carattere
incidentale del giudizio di legittimita' costituzionale [...]  e  non
sarebbe consentito  alla  Corte  di  verificare  la  rilevanza  della
questione» (ordinanza n. 202 del 2020); 
    che per le considerazioni sopra esposte devono essere  dichiarati
non  ammissibili  gli  interventi   di   Medtronic   Italia   spa   e
Instrumentation Laboratory spa.