(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 - Sez. Gen. del 2 novembre 2023) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Visto che in attuazione dell'art. 17, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 («Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali»), con decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. («Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica», di seguito «Regolamento»), sono state approvate le disposizioni regolamentari per la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, attenendosi a criteri di semplificazione amministrativa e perseguendo la razionale ed efficiente gestione, il risparmio e la salvaguardia delle risorse idriche; Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 2057 di data 20 ottobre 2023, con la quale e' stato approvato il regolamento concernente «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg (Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica) in materia di rinnovo delle concessioni di utilizzazione delle acque pubbliche»; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg 1. Prima del comma 1 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg e' inserito il seguente: «01. La concessione e' rinnovabile per la durata massima prevista dall'art. 36, comma 1, secondo la procedura prevista da questo articolo e nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 16, se persistono i fini della derivazione oggetto della concessione da rinnovare e se non sussistono sopravvenute esigenze di tutela della qualita', di risparmio e di riciclo della risorsa o interessi pubblici prevalenti a un diverso uso delle acque.». 2. I commi 1 e 2 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg del 2008 sono sostituiti dai seguenti: «1. La domanda di rinnovo della concessione e' presentata con modalita' esclusivamente telematiche nei dodici mesi antecedenti la scadenza della concessione, corredata dalla documentazione indicata nell'allegato D e da una relazione asseverata di un progettista abilitato che attesta: a) la corrispondenza delle opere esistenti al progetto relativo alla concessione da rinnovare o, in caso di mancata corrispondenza, lo stato di fatto delle medesime accertato mediante rilievo; b) la funzionalita' e idoneita' delle opere esistenti per l'esercizio della derivazione, nonche' la loro conformita' agli obblighi previsti dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche o l'indicazione degli eventuali interventi di adeguamento necessari; c) la permanenza delle condizioni della risorsa idrica che erano presenti al momento del rilascio della concessione da rinnovare e l'idoneita' della portata della medesima; 1-bis. La domanda di rinnovo e' presentata dal titolare della concessione in scadenza o dal proprietario dell'immobile al cui servizio e' posta la derivazione d'acqua o altro titolare di diritto reale o obbligatorio sul medesimo immobile. 1-ter. In considerazione dell'implementazione progressiva del portale telematico per la presentazione delle istanze riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica e del numero di concessioni da rinnovare, la Giunta provinciale puo' individuare tempistiche differenziate per la presentazione della domanda di rinnovo della concessione e della relativa documentazione, anche successivamente alla scadenza della concessione medesima, prevedendo in ogni caso che entro il termine previsto dal comma 1 sia presentata una dichiarazione contenente la manifestazione di interesse al rinnovo. In tal caso, il richiedente puo' continuare ad utilizzare l'acqua alle condizioni originarie anche dopo la scadenza della concessione. 1-quater. A seguito della presentazione della domanda, la struttura provinciale competente accerta preliminarmente se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, mediante consultazione del comune nel cui territorio e' situata la derivazione d'acqua o mediante pubblicazione della domanda ai sensi dell'art. 8. 2. Accertata l'insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque ed effettuate le ulteriori verifiche di competenza, la struttura provinciale competente acquisisce i pareri vincolanti previsti dall'art. 10, comma 1, mediante l'indizione di una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992). Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, la Giunta provinciale puo' prevedere la possibilita' di effettuare congiuntamente l'istruttoria tecnico-amministrativa di piu' domande di rinnovo, suddivise in categorie omogenee secondo i criteri stabiliti dalla medesima.». 3. Al comma 3 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «la struttura provinciale competente, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 16, accoglie la domanda di rinnovo, qualora abbia verificato la persistenza dei fini della derivazione e l'assenza di sopravvenute esigenze di tutela della qualita', di risparmio e di riciclo della risorsa, nonche' l'assenza di interessi pubblici prevalenti incompatibili con il rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura provinciale competente decide sulla domanda di rinnovo»; b) alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: «Il rinnovo s'intende rigettato se il parere in materia di protezione dell'ambiente e' negativo.». 4. Nel comma 4 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg del 2008 le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni». 5. I commi 9 e 10 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg del 2008 sono sostituiti dai seguenti: «9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 1-bis, nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione originaria, il rinnovo e' soggetto al procedimento previsto per il rilascio di una nuova concessione. 10. Per il rinnovo di concessioni per le derivazioni temporanee di acque superficiali di cui all'art. 25, l'interessato presenta alla struttura provinciale competente una comunicazione almeno trenta giorni prima della data di inizio del periodo di utilizzo con la quale comunica l'intenzione di proseguire con la derivazione, indicando la data prevista per l'attivazione del prelievo. A partire da tale data, l'interessato puo' utilizzare l'acqua alle condizioni originarie, a meno che il provvedimento relativo alla concessione da rinnovare contenga prescrizioni da rispettare per ottenere il rinnovo. La struttura provinciale competente puo' intervenire in qualunque momento per sospendere o limitare il prelievo, anche al fine di tutela ambientale, di esigenze sopravvenute o diritti di terzi. 10-bis. La Giunta provinciale puo' definire criteri ambientali e condizioni generali di rinnovo per tipologie omogenee di concessioni, a cui gli interessati possono ricorrere mediante la presentazione di istanza di adesione al modello predefinito, secondo le modalita' individuate dalla medesima.».