(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
     Trentino-Alto Adige n. 44 - Sez. Gen. del 2 novembre 2023) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia emana con proprio decreto i  regolamenti  deliberati  dalla
Giunta provinciale; 
  Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo  del  decreto  del
Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale e'
competente a deliberare i regolamenti per  l'esecuzione  delle  leggi
approvate dal consiglio provinciale; 
  Visto che in attuazione dell'art. 17, commi 3, 4 e 5,  della  legge
provinciale 8  luglio  1976,  n.  18  («Norme  in  materia  di  acque
pubbliche, opere idrauliche e  relativi  servizi  provinciali»),  con
decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg.
(«Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti
riguardanti  derivazioni  e  utilizzazioni  di  acqua  pubblica»,  di
seguito  «Regolamento»),  sono  state   approvate   le   disposizioni
regolamentari  per  la  disciplina   dei   procedimenti   riguardanti
derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, attenendosi a  criteri
di semplificazione  amministrativa  e  perseguendo  la  razionale  ed
efficiente gestione, il risparmio e  la  salvaguardia  delle  risorse
idriche; 
  Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 2057 di  data
20 ottobre 2023, con la  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento
concernente «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia
23 giugno 2008, n. 22-129/Leg (Regolamento per la  semplificazione  e
la   disciplina   dei   procedimenti   riguardanti   derivazioni    e
utilizzazioni  di  acqua  pubblica)  in  materia  di  rinnovo   delle
concessioni di utilizzazione delle acque pubbliche»; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
        Modificazioni dell'art. 37 del decreto del Presidente 
            della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg 
 
  1. Prima del comma 1 dell'art. 37 del decreto del Presidente  della
Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg e' inserito il seguente: 
    «01. La concessione e' rinnovabile per la durata massima prevista
dall'art. 36, comma  1,  secondo  la  procedura  prevista  da  questo
articolo e  nel  rispetto  dei  criteri  previsti  dall'art.  16,  se
persistono i fini della  derivazione  oggetto  della  concessione  da
rinnovare e se non sussistono sopravvenute esigenze di  tutela  della
qualita', di  risparmio  e  di  riciclo  della  risorsa  o  interessi
pubblici prevalenti a un diverso uso delle acque.». 
  2. I commi 1 e 2 dell'art. 37  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 22-129/Leg del 2008 sono sostituiti dai seguenti: 
    «1. La domanda di rinnovo della  concessione  e'  presentata  con
modalita' esclusivamente telematiche nei dodici mesi  antecedenti  la
scadenza della concessione, corredata dalla  documentazione  indicata
nell'allegato D e da  una  relazione  asseverata  di  un  progettista
abilitato che attesta: 
      a) la corrispondenza delle opere esistenti al progetto relativo
alla concessione da rinnovare o, in caso di  mancata  corrispondenza,
lo stato di fatto delle medesime accertato mediante rilievo; 
      b) la funzionalita'  e  idoneita'  delle  opere  esistenti  per
l'esercizio della  derivazione,  nonche'  la  loro  conformita'  agli
obblighi previsti dal piano generale  di  utilizzazione  delle  acque
pubbliche o l'indicazione degli eventuali interventi  di  adeguamento
necessari; 
      c) la permanenza delle  condizioni  della  risorsa  idrica  che
erano presenti al momento del rilascio della concessione da rinnovare
e l'idoneita' della portata della medesima; 
    1-bis. La domanda di rinnovo e'  presentata  dal  titolare  della
concessione in scadenza  o  dal  proprietario  dell'immobile  al  cui
servizio e' posta la derivazione d'acqua o altro titolare di  diritto
reale o obbligatorio sul medesimo immobile. 
    1-ter. In  considerazione  dell'implementazione  progressiva  del
portale telematico per la  presentazione  delle  istanze  riguardanti
derivazioni e  utilizzazioni  di  acqua  pubblica  e  del  numero  di
concessioni da rinnovare,  la  Giunta  provinciale  puo'  individuare
tempistiche differenziate  per  la  presentazione  della  domanda  di
rinnovo della concessione  e  della  relativa  documentazione,  anche
successivamente alla scadenza della concessione medesima,  prevedendo
in ogni caso che entro il termine previsto dal comma 1 sia presentata
una  dichiarazione  contenente  la  manifestazione  di  interesse  al
rinnovo. In tal caso, il richiedente puo'  continuare  ad  utilizzare
l'acqua alle condizioni  originarie  anche  dopo  la  scadenza  della
concessione. 
    1-quater.  A  seguito  della  presentazione  della  domanda,   la
struttura provinciale competente accerta preliminarmente se  sussiste
un prevalente interesse  pubblico  a  un  diverso  uso  delle  acque,
mediante consultazione del comune nel cui territorio  e'  situata  la
derivazione d'acqua o mediante pubblicazione della domanda  ai  sensi
dell'art. 8. 
    2. Accertata l'insussistenza di un prevalente interesse  pubblico
a un diverso uso delle acque ed effettuate le ulteriori verifiche  di
competenza, la struttura provinciale competente acquisisce  i  pareri
vincolanti previsti dall'art. 10, comma 1,  mediante  l'indizione  di
una conferenza di servizi decisoria,  ai  sensi  dell'art.  16  della
legge  provinciale  30  novembre  1992,  n.  23  (legge   provinciale
sull'attivita'  amministrativa  1992).  Al  fine  di  semplificare  e
ridurre  gli  oneri  amministrativi,  la  Giunta   provinciale   puo'
prevedere la possibilita' di effettuare congiuntamente  l'istruttoria
tecnico-amministrativa di  piu'  domande  di  rinnovo,  suddivise  in
categorie omogenee secondo i criteri stabiliti dalla medesima.». 
  3. Al comma  3  dell'art.  37  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia  n.  22-129/Leg  del  2008  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «la struttura provinciale competente, nel  rispetto
dei criteri indicati dall'art. 16, accoglie la  domanda  di  rinnovo,
qualora abbia verificato la persistenza dei fini della derivazione  e
l'assenza di sopravvenute  esigenze  di  tutela  della  qualita',  di
risparmio e di riciclo della risorsa, nonche' l'assenza di  interessi
pubblici prevalenti incompatibili con  il  rinnovo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la struttura  provinciale  competente  decide  sulla
domanda di rinnovo»; 
    b) alla fine del comma sono  inserite  le  seguenti  parole:  «Il
rinnovo s'intende rigettato se il parere  in  materia  di  protezione
dell'ambiente e' negativo.». 
  4. Nel comma 4  dell'art.  37  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 22-129/Leg del 2008 le parole: «centottanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni». 
  5. I commi 9 e 10 dell'art. 37 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 22-129/Leg del 2008 sono sostituiti dai seguenti: 
    «9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 1-bis, nel  caso
in cui la domanda  di  rinnovo  comporti  varianti  sostanziali  alla
concessione  originaria,  il  rinnovo  e'  soggetto  al  procedimento
previsto per il rilascio di una nuova concessione. 
    10. Per il rinnovo di concessioni per le  derivazioni  temporanee
di acque superficiali di cui all'art. 25, l'interessato presenta alla
struttura provinciale  competente  una  comunicazione  almeno  trenta
giorni prima della data di inizio del  periodo  di  utilizzo  con  la
quale  comunica  l'intenzione  di  proseguire  con  la   derivazione,
indicando la data prevista per l'attivazione del prelievo. A  partire
da tale data, l'interessato puo' utilizzare l'acqua  alle  condizioni
originarie, a meno che il provvedimento relativo alla concessione  da
rinnovare  contenga  prescrizioni  da  rispettare  per  ottenere   il
rinnovo. La struttura  provinciale  competente  puo'  intervenire  in
qualunque momento per sospendere o limitare  il  prelievo,  anche  al
fine di tutela ambientale, di  esigenze  sopravvenute  o  diritti  di
terzi. 
    10-bis. La Giunta provinciale puo' definire criteri ambientali  e
condizioni generali di rinnovo per tipologie omogenee di concessioni,
a cui gli interessati possono ricorrere mediante la presentazione  di
istanza di adesione al  modello  predefinito,  secondo  le  modalita'
individuate dalla medesima.».