(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
      Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. gen. del 29 dicembre 2022) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  del  29  novembre
2022, n. 933; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 del decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n.  30,  e  successive  modifiche,
sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter: 
    «-bis. Qualora il nucleo  familiare  considerato  ai  fini  delle
prestazioni di assistenza economica sociale sia  composto  da  almeno
una delle persone di cui al comma 1, le persone di cui al comma 2 che
l'hanno raggiunta con ricongiungimento familiare hanno  accesso  alle
predette prestazioni alle sue stesse condizioni. 
    2-ter. Per interruzione della dimora stabile di cui  al  presente
articolo  si   intende   un'assenza   continuativa   dal   territorio
provinciale superiore a sei settimane, non giustificata da motivi  di
lavoro o salute o da altri motivi non imputabili alla persona.»