(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. gen. del 29 dicembre 2022) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 novembre 2022, n. 933; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter: «-bis. Qualora il nucleo familiare considerato ai fini delle prestazioni di assistenza economica sociale sia composto da almeno una delle persone di cui al comma 1, le persone di cui al comma 2 che l'hanno raggiunta con ricongiungimento familiare hanno accesso alle predette prestazioni alle sue stesse condizioni. 2-ter. Per interruzione della dimora stabile di cui al presente articolo si intende un'assenza continuativa dal territorio provinciale superiore a sei settimane, non giustificata da motivi di lavoro o salute o da altri motivi non imputabili alla persona.»