IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                    ex d.p.c.m. 22 febbraio 2024 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, concernente «Regolamento recante attuazione  della  direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali,  nonche'  della  flora  e  della  fauna  selvatiche»  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.  36  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  «Attuazione   della   direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»; 
  Vista la direttiva 2008/98CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'Unione europea del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche
e  integrazioni,  concernente  «Gestione  integrata  dei  rifiuti   e
bonifica dei siti inquinati» ed, in particolare, l'art. 9,  rubricato
«Piano regionale di gestione dei rifiuti»; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/850  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 che  modifica  la  direttiva  1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti; 
  Vista  la  direttiva  2018/851/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 che  modifica  la  direttiva  2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti  di  imballaggio»,  con  il  quale   sono   state   apportate
integrazioni e modifiche alla parte quarta del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo  3  settembre  2020,  n.  121  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la  direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 24 giugno
2022, n. 257, che approva programma nazionale di gestione dei rifiuti
con valenza per gli anni dal 2022 al 2028; 
  Visto il Piano nazionale integrato energia clima (PNIEC 2023),  che
fissa gli obiettivi nazionali  al  2030  sull'efficienza  energetica,
sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione  delle  emissioni  di  CO2,
nonche'   gli   obiettivi   in   tema   di   sicurezza    energetica,
interconnessioni,  mercato  unico  dell'energia   e   competitivita',
sviluppo della mobilita' sostenibile; 
  Visto l'art. 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181,
convertito con modificazioni dalla legge  2  febbraio  2024,  n.  11,
recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del  paese,
la promozione del ricorso  alle  fonti  rinnovabili  di  energia,  il
sostegno alle imprese a forte consumo di  energia  e  in  materia  di
ricostruzione  nei  territori  colpiti   dagli   eccezionali   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», con il  quale
si e' previsto che decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
il  Presidente  della  Regione  Siciliana  e'  nominato   Commissario
straordinario per la valorizzazione  energetica  e  la  gestione  del
ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
febbraio 2024 che ha nominato il Presidente della regione Commissario
straordinario per la valorizzazione  energetica  e  la  gestione  del
ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana; 
  Considerato,  che  la  gestione  commissariale  ha  l'obiettivo  di
assicurare, in via d'urgenza e in conformita' a quanto stabilito agli
articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152,  il  completamento  della  rete  impiantistica   integrata   che
consenta, nell'ambito di  un'adeguata  pianificazione  regionale  del
sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione
dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie  piu'
idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e  della
salute pubblica; 
  Vista la circolare del Presidente della regione 9 ottobre 1964,  n.
4520, concernente  «Procedimento  per  l'emanazione  dei  regolamenti
regionali» nonche' la circolare  dell'ufficio  legislativo  e  legale
della Presidenza della Regione prot. n. 23429 dell'11 dicembre  2020,
recante: «Procedimento per l'emanazione dei regolamenti di esecuzione
delle leggi regionali-Adempimenti successivi  all'approvazione  della
Giunta regionale»; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 110  del  4  marzo
2021,  e  le   deliberazioni   nella   stessa   richiamate,   recante
«Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile
2010, n. 9 - Approvazione Piano regionale per la gestione dei rifiuti
urbani in Sicilia» ed il relativo D.P. Reg. 12 marzo 2021, n. 8; 
  Visto l'art.  199  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e
successive modifiche e integrazioni a  norma  del  quale  le  regioni
predispongono e adottano i Piani regionali di  gestione  dei  rifiuti
(PRGR); 
  Considerato che nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 9 della
legge regionale n. 9 del 2010 il  Piano  regionale  di  gestione  dei
rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati,  anche  per
stralci funzionali e tematici, sentite le province,  i  comuni  e  le
S.R.R.,  con  decreto  del  presidente  della  regione,  su  proposta
dell'assessore regionale per  l'energia  ed  i  servizi  di  pubblica
utilita', secondo il procedimento di cui all'art. 12, comma 4,  dello
statuto  regionale  e  previo  parere  della  competente  commissione
legislativa dell'assemblea regionale siciliana; 
  Visto che il vigente Piano regionale per la gestione dei rifiuti si
compone di tre diverse sezioni, delle quali la  sezione  relativa  ai
rifiuti urbani, adottato con D.P.Reg. n.  8  del  2021  ed  e'  stato
sottoposto ad aggiornamento; 
  Considerato che lo schema di Piano  stralcio  e'  preordinato  alla
pianificazione connessa all'attuazione di quanto  previsto  dall'art.
14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, convertito  dalla  legge
n. 11 del 2024 e  che  esso  tiene  conto  delle  osservazioni  della
Commissione tecnica specialistica per  le  autorizzazioni  ambientali
nel parere 22 dicembre  2023,  n.  727,  nonche'  delle  osservazioni
pervenute durante la fase di «scoping» della  valutazione  ambientale
strategica dell'aggiornamento del piano, a seguito  dell'avvio  delle
consultazioni previste dalla vigente normativa, da parte dei soggetti
competenti in materia ambientale (S.C.M.A.); 
  Vista la delibera della giunta regionale n. 107 del 21  marzo  2024
avente ad oggetto l'«Aggiornamento del piano  regionale  di  gestione
dei  rifiuti  -  stralcio  rifiuti   urbani»,   che   ha   apprezzato
L'«Aggiornamento del piano regionale per la gestione  dei  rifiuti  -
Stralcio  rifiuti  urbani»  e  relativi  atti  acclusi,   costituenti
allegato dello stesso proposto dall'assessore regionale per l'energia
e per i servizi di pubblica utilita', con nota prot. n. 1674/Gab  del
19 marzo 2024; 
  Considerato  l'art.  14-quater,  secondo  comma,  lettera  a)   del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito  con  modificazioni
dalla legge 2  febbraio  2024,  n.  11  prevede  che  il  Commissario
straordinario   adotta,   «previo   svolgimento   della   valutazione
ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti  di
cui all'art. 199 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
finalizzato a realizzare la chiusura  del  ciclo  dei  rifiuti  nella
regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno,  la
realizzazione   e   la   localizzazione   di   nuovi   impianti    di
termovalorizzazione  di  rifiuti  il  cui  processo  di   combustione
garantisca un elevato livello di recupero energetico»; 
  Ritenuto altresi' che il richiamato art. 14-quater,  quarto  comma,
stabilisce che possono essere  derogate,  con  alcune  eccezioni,  le
previsioni di legge e che pertanto non rientrando in tale preclusione
si puo' prevedere che le osservazioni  all'«Aggiornamento  del  piano
regionale per la gestione dei rifiuti  -  stralcio  rifiuti  urbani»,
dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico, di cui  all'art.
14,  comma  1  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni trasmesso ai sensi dell'art. 13,  comma
5, lettera e)  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni possano essere  presentate  in  termini
piu' contenuti, ma pur sempre adeguati per garantire la presentazione
di osservazioni da parte di cittadini ed organismi collettivi; 
  Vista la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno  2001,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la valutazione di taluni  effetti
di piani e programmi sull'ambiente (VAS) e  successive  modifiche  ed
integrazioni, come interpretata, da ultimo, dalla Corte di  giustizia
UE (VII sezione) 9 marzo 2023, causa C-9/22; 
  Visti gli  articoli  11  e  seguenti  del  decreto  legislativo  n.
152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto pertanto, nell'esercizio dei poteri commissariali  di  cui
alla normativa in premessa che al  fine  di  contenere  i  tempi  per
giungere alla definita  approvazione  dell'«Aggiornamento  del  piano
regionale di gestione dei rifiuti  -  Stralcio  rifiuti  urbani»,  in
ossequio alle previsioni dell'art. 9 della legge regionale n.  9  del
2010 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  di  ridurre  il
termine per la presentazione delle osservazioni da  quarantacinque  a
trenta giorni; 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE  ENERGETICA  E  LA
  GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA 
 
                               Art. 1 
 
  In ragione di quanto esposto in preambolo ed al fine di inverare le
declinate finalita' dell'art. 14-quater del decreto-legge 9  dicembre
2023, n. 181, convertito con modificazioni  dalla  legge  2  febbraio
2024, n. 11, stabilisce che le  osservazioni  all'«Aggiornamento  del
piano regionale per  la  gestione  dei  rifiuti  -  stralcio  rifiuti
urbani», corredato di rapporto ambientale e sintesi non  tecnica,  le
osservazioni di cui all'art. 14, comma 1 del decreto  legislativo  n.
152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni devono  pervenire
entro il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso al pubblico siccome trasmesso  dall'autorita'  procedente
all'autorita' competente ai sensi dell'art. 13, comma 5,  lettera  e)
del decreto legislativo n. 152/2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.