IL DIRIGENTE DELLA PQA IV 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il regolamento (CE) 765/2008 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio  2008,  che  fissa  le  norme  in  materia  di
accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, e  in  particolare  l'art.  16,  comma  1  che
stabilisce che i nomi figuranti  nel  registro  di  cui  all'art.  7,
paragrafo 6 del regolamento (CE)  n.  510/2006  sono  automaticamente
iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che  abroga  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento  europeo  del  15
marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali  e  alle  altre  attivita'
ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della  legislazione
sugli alimenti  e  sui  mangimi,  delle  norme  sulla  salute  e  sul
benessere degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la  direttiva  dipartimentale  n.  805  del  12  marzo  2020,
registrata all'UCB il 13 marzo  2020  al  n.  222,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire
la continuita' amministrativa,  sono  autorizzati  per  gli  atti  di
gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020; 
  Visto il decreto di incarico di funzione  dirigenziale  di  livello
generale conferito, ai  sensi  dell'art.  19,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 165/2001,  alla  dott.ssa  Eleonora  Iacovoni,  del  7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei  ministri,  registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n.  116,  in  data  23  febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n.  123  del  30  giugno  2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 118468  del  22  febbraio  2023,
registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal
decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e,  da  ultimo,
dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno  2023,  registrato
all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con  la  quale  i  titolari
degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione
generale, in coerenza con i  rispettivi  decreti  di  incarico,  sono
delegati alla firma  degli  atti  e  dei  provvedimenti  relativi  ai
procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visti i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 numeri  2022/2014/UE  e
2022/2015/UE  che  stabiliscono  norme  relative  ai   controlli   di
conformita' delle norme di commercializzazione dell'olio di  oliva  e
ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimicofisiche  stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori designati; 
  Visto il decreto del  3  giugno  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale)  n.  157  del  7
luglio 2022, con il quale  al  laboratorio  CEM  -  Centro  enologico
meridionale s.r.l. unipersonale, sito in SS 538 Km. 7.400  -  Caldari
Stazione  s.n.c.,  66026  Ortona  (CH),   e'   stata   rinnovata   la
designazione al rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
oleicolo; 
  Vista la comunicazione del predetto laboratorio, presentata in data
16 gennaio 2024, acquisita in data 16  gennaio  2024  al  progressivo
20352, con la quale comunica la variazione  della  denominazione  in:
CEM - Centro enologico meridionale s.r.l.; 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  Accredia  -  l'ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI  CEI  EN
ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation  for
Accreditation; 
  Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato  di  avere
ottenuto in data 11 gennaio 2024 l'accreditamento relativamente  alle
prove indicate nell'allegato al presente decreto e  del  suo  sistema
qualita', in conformita' alle prescrizioni della  norma  UNI  CEI  EN
ISO/IEC  17025,  da  parte  di  Accredia   -   l'ente   italiano   di
accreditamento; 
  Ritenuta la necessita' di variare la denominazione  al  laboratorio
CEM - Centro enologico meridionale s.r.l. unipersonale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La denominazione del laboratorio CEM - Centro enologico meridionale
s.r.l.  unipersonale  e'  modificata  in:  CEM  -  Centro   enologico
meridionale s.r.l.