N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 marzo 2024
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 marzo 2024 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011, recante norme sull'attivita' edilizia - Recupero dei sottotetti esistenti - Estensione al 31 dicembre 2022 del periodo di preesistenza dei sottotetti ai fini del loro recupero ai fini residenziali - Modifica alla legge regionale n. 40 del 2017, recante disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente - Estensione ai vani e ai locali accessori esistenti al 31 dicembre 2022 ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 40 del 2017. - Legge della Regione Abruzzo 25 gennaio 2024, n. 4 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2024)), art. 26, commi 20, lettera a), e 21.(GU n.17 del 24-4-2024 )
Ricorso ex art. 127 della costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 20, lettera a) e comma 21, della legge della Regione Abruzzo n. 4 nel 25 gennaio 2024 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2024)». Premessa. Sul B.U.R. Abruzzo del 26 gennaio 2024, n. 12, numero speciale, e' stata pubblicata la legge n. 4 del 25 gennaio 2024 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2024)». La legge regionale presenta, all'art. 26, comma 20, lettera a) e comma 21, profili di contrasto con la Costituzione, si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per il seguente Motivo Illegittimita' costituzione dell'art. 26, comma 20, lettera a) e comma 21 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale della materia «governo del territorio», attraverso la violazione dei parametri interposti di cui agli articoli 2-bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, all'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e agli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968. L'art. 26, comma 20, lettera a), modificando l'art. 1, comma 1, della legge regionale Abruzzo 18 aprile 2011, n. 10, estende al 31 dicembre 2022 il periodo di preesistenza di sottotetti o accessori ai fini del recupero edilizio. A seguito di detta modifica, la norma risulta, pertanto, avere il seguente tenore: «E' consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 2022 previo rilascio del titolo edilizio abitativo». Il successivo comma 21 del medesimo art. 26, inoltre, modificando a sua volta il termine contenuto nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale Abruzzo 1° agosto 2017, n. 40, recante «Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente», stabilisce che ai fini dell'applicazione della legge, si definiscono «a) vani e locali accessori: i vani e i locali esistenti al 31 dicembre 2022». Le descritte disposizioni, pertanto, ammettono, nell'ambito di iniziative di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'utilizzazione residenziale di tali locali indipendentemente dai parametri urbanistici e delle densita' edilizie. Tale meccanismo distorsivo consente, dapprima, di realizzare sottotetti e accessori senza che facciano volume urbanistico, salvo poi, per effetto di norme come quella in esame, l'utilizzo per uso abitativo, senza che sia richiesto il rispetto di parametri urbanistico - edilizi. Le disposizioni violano, pertanto, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale della materia «governo del territorio», attraverso la violazione dei parametri interposti di cui agli articoli 2-bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, all'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e agli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968. In particolare, gli articoli 2-bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nel consentire la possibilita' da parte delle regioni di emanare disposizioni derogatorie al decreto ministeriale n. 1444/1968, stabilisce al contempo che cio' puo' avvenire «nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici, comunque, funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali». In questo quadro, non e' consentito alle regioni - al di fuori di una disciplina temporanea ed eccezionale - introdurre con legge deroghe generalizzate e permanenti alla pianificazione urbanistica e agli standard stabiliti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968. La pianificazione urbanistica svolge, infatti, una funzione necessaria e insostituibile di disciplina dell'uso del territorio, rappresentando la principale (se non unica) sede in cui e' possibile operare la sintesi dei molteplici interessi, anche di rilievo costituzionale, afferenti a ciascun ambito territoriale. L'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), stabilisce inoltre che «in tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonche' rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi» e che detti limiti «sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici». Codesta Corte costituzionale, con costante giurisprudenza (si vedano tra le altre le sentenze nn. 170 e 219 del 2021, n. 24 del 2022, e, da ultimo, la sentenza 10 febbraio 2023, n. 17) ha avuto modo di chiarire che detta disposizione, nel prevedere l'osservanza di limiti inderogabili nella formazione degli strumenti urbanistici, presuppone la necessaria sussistenza del sistema della pianificazione del territorio. Corollario di esso e' che tutti i singoli interventi di trasformazione devono rinvenire la loro base in un presupposto atto di pianificazione e devono rispettarne le prescrizioni. Solo attraverso una visione integrata di una determinata porzione di territorio, sufficientemente ampia da poter allocare su di esso tutte le funzioni che per loro natura richiedono di trovarvi posto, e' possibile garantirne un ordinato sviluppo. A cio' si aggiunga che laddove sono state stabilite, come nella specie, proroghe reiterate, codesta Corte, con la sentenza n. 17 e, ancor piu' di recente con la sentenza n. 147 del 2023, ha, in termini generali, rilevato che «Normative di tal fatta, tuttavia, debbono essere necessariamente eccezionali e transitorie, poiche' una generalizzata possibilita' di recupero volumetrico a fini abitativi - tanto piu' se frutto, come nel caso di specie, di reiterati interventi legislativi che ne proiettano nel tempo l'operativita' - aumenta in maniera esponenziale il numero degli interventi assentibili e puo' anche incentivare interventi difformi dai piani urbanistici, in contraddizione con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo ed efficientamento energetico». Alla luce di quanto esposto emerge, dunque, l'illegittimita' delle disposizioni in esame.
P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi l'art. 26, comma 20, lettera a) e comma 21, della legge della Regione Abruzzo n. 4 nel 25 gennaio 2024 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2024)» e conseguentemente annullarli per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 20 marzo 2024. 2. legge della Regione Abruzzo n. 4 nel 25 gennaio 2024 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2024). Roma, 25 marzo 2024 L'Avvocato dello Stato: Galluzzo