N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 marzo 2024

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26  marzo  2024  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia  e  urbanistica -  Interventi  in  deroga   agli   strumenti
  urbanistici - Norme della Regione Abruzzo -  Modifiche  alla  legge
  regionale n. 10 del 2011, recante norme sull'attivita'  edilizia  -
  Recupero dei sottotetti esistenti - Estensione al 31 dicembre  2022
  del periodo  di  preesistenza  dei  sottotetti  ai  fini  del  loro
  recupero ai fini residenziali - Modifica alla legge regionale n. 40
  del 2017, recante  disposizioni  per  il  recupero  del  patrimonio
  edilizio esistente - Estensione  ai  vani  e  ai  locali  accessori
  esistenti al 31 dicembre 2022 ai fini dell'applicazione della legge
  regionale n. 40 del 2017. 
- Legge della Regione Abruzzo 25 gennaio  2024,  n.  4  (Disposizioni
  finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario
  2024-2026 della Regione  Abruzzo  (Legge  di  stabilita'  regionale
  2024)), art. 26, commi 20, lettera a), e 21. 
(GU n.17 del 24-4-2024 )
    Ricorso ex art. 127 della  costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello   Stato   (c.f.   80224030587   fax:
0696514000, PEC:  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  presso  i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 26, comma 20, lettera a) e comma  21,  della
legge della  Regione  Abruzzo  n.  4  nel  25  gennaio  2024  recante
«Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
finanziario 2024-2026 della  Regione  Abruzzo  (legge  di  stabilita'
regionale 2024)». 
Premessa. 
    Sul B.U.R. Abruzzo del 26 gennaio 2024, n. 12,  numero  speciale,
e' stata pubblicata la  legge  n.  4  del  25  gennaio  2024  recante
«Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
finanziario 2024-2026 della  Regione  Abruzzo  (legge  di  stabilita'
regionale 2024)». 
    La legge regionale presenta, all'art. 26, comma 20, lettera a)  e
comma 21, profili di  contrasto  con  la  Costituzione,  si  propone,
pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art.
127, comma 1 Cost. per il seguente 
 
                               Motivo 
 
Illegittimita' costituzione dell'art. 26,  comma  20,  lettera  a)  e
comma  21  per  violazione  dell'art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione, per  contrasto  con  il  principio  fondamentale  della
materia  «governo  del  territorio»,  attraverso  la  violazione  dei
parametri interposti di cui agli articoli 2-bis e 14 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, all'art. 41-quinquies  della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica),  e  agli  standard
urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968. 
    L'art. 26, comma 20, lettera a), modificando l'art. 1,  comma  1,
della legge regionale Abruzzo 18 aprile 2011, n. 10,  estende  al  31
dicembre 2022 il periodo di preesistenza di sottotetti o accessori ai
fini del recupero edilizio. A seguito di  detta  modifica,  la  norma
risulta, pertanto, avere il seguente tenore: 
        «E'  consentito  il  recupero  ai   fini   residenziali   dei
sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 2022  previo  rilascio
del titolo edilizio abitativo». 
    Il successivo comma 21 del medesimo art. 26, inoltre, modificando
a sua volta il termine contenuto nell'art. 2, comma  1,  lettera  a),
della  legge  regionale  Abruzzo  1°  agosto  2017,  n.  40,  recante
«Disposizioni per il recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente»,
stabilisce che ai fini dell'applicazione della legge, si  definiscono
«a) vani e locali accessori: i  vani  e  i  locali  esistenti  al  31
dicembre 2022». 
    Le descritte disposizioni, pertanto,  ammettono,  nell'ambito  di
iniziative   di   recupero   del   patrimonio   edilizio   esistente,
l'utilizzazione residenziale di  tali  locali  indipendentemente  dai
parametri urbanistici e  delle  densita'  edilizie.  Tale  meccanismo
distorsivo consente, dapprima, di realizzare sottotetti  e  accessori
senza che facciano volume urbanistico,  salvo  poi,  per  effetto  di
norme come quella in esame, l'utilizzo per uso abitativo,  senza  che
sia richiesto il rispetto di parametri urbanistico - edilizi. 
    Le disposizioni violano, pertanto, l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, per  contrasto  con  il  principio  fondamentale  della
materia  «governo  del  territorio»,  attraverso  la  violazione  dei
parametri interposti di cui agli articoli 2-bis e 14 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, all'art. 41-quinquies  della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica),  e  agli  standard
urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968. 
    In  particolare,  gli  articoli  2-bis  e  14  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.   380/2001,   nel   consentire   la
possibilita'  da  parte  delle  regioni   di   emanare   disposizioni
derogatorie  al decreto  ministeriale n.  1444/1968,  stabilisce   al
contempo che cio' puo'  avvenire  «nell'ambito  della  definizione  o
revisione di strumenti urbanistici, comunque, funzionali a un assetto
complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali». 
    In questo quadro, non e' consentito alle regioni - al di fuori di
una disciplina  temporanea  ed  eccezionale -  introdurre  con  legge
deroghe generalizzate e permanenti alla pianificazione urbanistica  e
agli standard stabiliti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968. 
    La  pianificazione  urbanistica  svolge,  infatti,  una  funzione
necessaria e insostituibile di disciplina  dell'uso  del  territorio,
rappresentando la principale (se non unica) sede in cui e'  possibile
operare  la  sintesi  dei  molteplici  interessi,  anche  di  rilievo
costituzionale, afferenti a ciascun ambito territoriale. 
    L'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942,  n.  1150  (Legge
urbanistica), stabilisce inoltre che «in  tutti  i  Comuni,  ai  fini
della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione  di
quelli esistenti, debbono essere  osservati  limiti  inderogabili  di
densita' edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati,  nonche'
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive,  a
verde pubblico o a parcheggi» e che detti limiti «sono  definiti  per
zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero  per  i  lavori
pubblici». 
    Codesta Corte costituzionale,  con  costante  giurisprudenza  (si
vedano tra le altre le sentenze nn. 170 e 219 del  2021,  n.  24  del
2022, e, da ultimo, la sentenza 10 febbraio 2023,  n.  17)  ha  avuto
modo di chiarire che detta disposizione, nel  prevedere  l'osservanza
di limiti inderogabili nella formazione degli strumenti  urbanistici,
presuppone la necessaria sussistenza del sistema della pianificazione
del territorio. 
    Corollario  di  esso  e'  che  tutti  i  singoli  interventi   di
trasformazione devono rinvenire la loro base in un  presupposto  atto
di pianificazione e devono rispettarne le prescrizioni. 
    Solo attraverso una visione integrata di una determinata porzione
di territorio, sufficientemente ampia da poter allocare  su  di  esso
tutte le funzioni che per loro natura richiedono di  trovarvi  posto,
e' possibile garantirne un ordinato sviluppo. 
    A cio' si aggiunga che laddove sono state stabilite,  come  nella
specie, proroghe reiterate, codesta Corte, con la sentenza n.  17  e,
ancor piu' di recente con la sentenza n. 147 del 2023, ha, in termini
generali, rilevato che «Normative di  tal  fatta,  tuttavia,  debbono
essere  necessariamente  eccezionali  e  transitorie,   poiche'   una
generalizzata possibilita' di recupero volumetrico a fini abitativi -
tanto  piu'  se  frutto,  come  nel  caso  di  specie,  di  reiterati
interventi legislativi che ne proiettano nel tempo  l'operativita'  -
aumenta  in  maniera  esponenziale   il   numero   degli   interventi
assentibili e puo' anche incentivare interventi  difformi  dai  piani
urbanistici, in contraddizione con gli obiettivi di contenimento  del
consumo di suolo ed efficientamento energetico». 
    Alla luce di  quanto  esposto  emerge,  dunque,  l'illegittimita'
delle disposizioni in esame. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare  costituzionalmente  illegittimi  l'art.  26,  comma   20,
lettera a) e comma 21, della legge della Regione Abruzzo n. 4 nel  25
gennaio 2024 recante «Disposizioni finanziarie per la  redazione  del
bilancio di previsione finanziario 2024-2026  della  Regione  Abruzzo
(legge di stabilita' regionale 2024)» e  conseguentemente  annullarli
per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2024. 
        2. legge della Regione Abruzzo  n.  4  nel  25  gennaio  2024
recante «Disposizioni finanziarie per la redazione  del  bilancio  di
previsione finanziario 2024-2026  della  Regione  Abruzzo  (legge  di
stabilita' regionale 2024). 
          Roma, 25 marzo 2024 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Galluzzo