N. 58 SENTENZA 6 febbraio - 18 aprile 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Molise - Legge
  di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario
  2021 - Presentazione di un risultato di amministrazione inferiore a
  quello effettivo - Mancata adozione, in sede  di  assestamento  del
  bilancio, di adeguate misure volte a rappresentare correttamente il
  disavanzo  -  Violazione  della  competenza  esclusiva  statale  in
  materia di armonizzazione dei  bilanci  pubblici  -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e). 
(GU n.17 del 24-4-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici :Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo  BUSCEMA,  Emanuela  NAVARRETTA,
  Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
  Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Molise 31 dicembre 2022, n.  27  (Rendiconto  generale  della
Regione  Molise  per  l'esercizio  finanziario  2021),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  28
febbraio 2023, depositato in cancelleria il successivo 1° marzo 2023,
iscritto al n. 10  del  registro  ricorsi  2023  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  13,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2023. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  6  febbraio  2024  il  Giudice
relatore Angelo Buscema; 
    udito l'avvocato dello Stato Alfonso Peluso per il Presidente del
Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso iscritto al n.  10  del  registro  ricorsi  2023,
notificato il 28 febbraio 2023 e depositato il  successivo  1°  marzo
2023, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  impugnato  la  legge
della Regione Molise 31 dicembre 2022,  n.  27  (Rendiconto  generale
della  Regione  Molise  per   l'esercizio   finanziario   2021),   in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione, nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici,
in relazione all'art. 50 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti  locali  e  dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della  legge  5  maggio
2009, n. 42). 
    Afferma l'Avvocatura generale  dello  Stato  che  la  legge  reg.
Molise n. 27 del 2022 sarebbe costituzionalmente illegittima  perche'
l'Allegato 30 (Relazione  al  Conto  del  Bilancio  e  alla  gestione
economico patrimoniale, contenente anche la  nota  informativa  sugli
strumenti finanziari derivati della  Regione)  attesterebbe  di  aver
ripianato nel corso del  2021  una  somma  ritenuta  insufficiente  a
recuperare per intero il disavanzo previsto in  via  definitiva  alla
voce «Disavanzo di amministrazione» nel bilancio  di  previsione  per
l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, di importo pari  ad  euro
41.717.458,35. 
    Rappresenta, altresi', il ricorrente che la tardiva  approvazione
della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento
del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi  regionali)
non avrebbe garantito la copertura del maggiore  disavanzo  2019  nel
corso  dell'esercizio   2021,   mentre   un'approvazione   tempestiva
dell'assestamento 2021, subito dopo  l'approvazione  da  parte  della
Giunta  del  disegno  di  legge  di  rendiconto  2021,  avvenuta  con
deliberazione della Giunta della Regione Molise  5  luglio  2021,  n.
210, avrebbe consentito di  assumere  i  necessari  provvedimenti  di
riequilibrio, anche alla luce delle risultanze della  gestione  2021,
allora in corso. 
    La legge reg. Molise  n.  27  del  2022  si  porrebbe  dunque  in
contrasto con quanto stabilito dall'art. 50 del  d.lgs.  n.  118  del
2011, cosi' determinando la violazione della  competenza  legislativa
esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci  pubblici,
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Peraltro, l'Avvocatura generale dello Stato da' atto che la Corte
dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, nel giudizio
di parificazione del rendiconto generale  della  Regione  Molise  per
l'esercizio finanziario  2021,  con  ordinanza  del  14  marzo  2023,
iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2023, ha sollevato questioni
di legittimita' costituzionale - tra l'altro - di alcune disposizioni
della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n.  6  (Rendiconto
generale della Regione Molise per  l'esercizio  finanziario  2020)  e
della legge reg. Molise n. 7 del 2021. 
    Sostiene il ricorrente che  la  successiva  legge  della  Regione
Molise 24 maggio 2022, n. 9 (Bilancio di previsione  pluriennale  per
il  triennio  2022-2024)  prevedendo  come  quota  di  disavanzo   da
ripianare nel 2022 la cifra di euro 19.644.229,24 non avrebbe ovviato
alle irregolarita' contabili degli esercizi precedenti in quanto,  ai
sensi del paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilita'
finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), il disavanzo da
applicare al 2022 avrebbe  dovuto  ammontare  a  euro  60.967.237,33,
importo superiore rispetto a quello contabilizzato.  Di  conseguenza,
la Regione avrebbe dovuto procedere tempestivamente con la variazione
delle previsioni di bilancio per garantire, nel corso  dell'esercizio
2022, la copertura del disavanzo. Invece,  nel  corso  dell'esercizio
2022, la Regione  non  ha  approvato  la  legge  di  assestamento  al
bilancio di previsione 2022-2024. 
    Conclude, pertanto, il ricorrente sostenendo  che  l'approvazione
del  rendiconto  generale  della  Regione  Molise   per   l'esercizio
finanziario 2021 con le risultanze esposte nell'Allegato 1 (Conto del
bilancio  e  riepilogo  generale  delle  entrate   e   delle   spese)
determinerebbe la violazione della competenza  legislativa  esclusiva
statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici»,  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione all'art.
50 del d.lgs. n. 118 del 2011, il  quale  reca  la  disciplina  sulla
legge di assestamento del bilancio. 
    2.- La Regione Molise non si e' costituita nel presente giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2023 il
Presidente del Consiglio dei ministri  ha  impugnato  la  legge  reg.
Molise n. 27 del 2022, recante il rendiconto generale per l'esercizio
finanziario 2021. 
    Afferma l'Avvocatura generale dello Stato che la legge  regionale
impugnata attesterebbe di aver  recuperato  nell'esercizio  2021  una
quota di disavanzo in misura inferiore a quanto previsto nel bilancio
di previsione cui il rendiconto si riferisce. 
    L'insufficiente  ripiano  del   disavanzo   sarebbe   determinato
dall'approvazione, a esercizio pressoche' concluso  (il  29  dicembre
2021), della legge regionale di assestamento senza aver provveduto  a
una  adeguata  copertura  del   disavanzo   emerso   negli   esercizi
precedenti. 
    Sostiene pertanto l'Avvocatura  che  l'approvazione  della  legge
regionale di assestamento del bilancio di previsione, priva di idonea
copertura del disavanzo nel corso dell'esercizio 2021, in  violazione
dell'art. 50 del d.lgs. n. 118  del  2011,  si  riverbererebbe  sulla
legge regionale di approvazione del rendiconto stesso, a  sua  volta,
in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,  nella
materia «armonizzazione dei bilanci pubblici». 
    2.- Si osserva, in  ordine  alla  ricaduta  del  vizio  lamentato
sull'intera legge di approvazione del rendiconto, che  questa  Corte,
con  riferimento  alle  leggi  di  bilancio  e  di  approvazione  del
rendiconto, ha precisato che «l'inderogabile principio di continuita'
tra gli esercizi finanziari - che richiede il  collegamento  genetico
tra i bilanci secondo la loro sequenza  temporale  -  coinvolg[e]  la
legge di approvazione del rendiconto [...] nella sua  interezza,  non
essendo utilmente  scindibili  gli  elementi  che  ne  compongono  la
struttura» (sentenza n. 49 del 2018, nonche' similmente,  da  ultimo,
sentenza n. 268 del 2022). 
    Nella specie, la mancata applicazione dell'esatto ammontare della
quota di recupero del disavanzo - che avrebbe dovuto essere  disposta
con la legge regionale di assestamento del bilancio 2021, da adottare
con le modalita' previste dall'art. 50 del d.lgs. n. 118 del  2011  -
comporta una sottostima della spesa complessiva tale da compromettere
l'equilibrio del bilancio 2021 e di quelli  successivi.  La  corretta
contabilizzazione e il recupero del  disavanzo  avrebbero  richiesto,
infatti, l'adozione di idonee forme di copertura, quali la  riduzione
di  altre  spese  o  l'individuazione  di  maggiori  entrate,  e  una
revisione complessiva dei saldi di bilancio (ancora, sentenza n.  268
del 2022). 
    Quanto osservato e' sufficiente ai  fini  dell'argomentazione  in
ordine alla ripercussione delle denunciate irregolarita'  sull'intera
legge regionale di approvazione del rendiconto. 
    3.- Deve darsi altresi' atto che, nelle  more  del  giudizio,  e'
stata approvata la legge della Regione Molise 19 settembre  2023,  n.
4, recante  «Modifica  dell'articolo  12  della  legge  regionale  30
dicembre 2020, n. 17 (Rendiconto generale della  Regione  Molise  per
l'esercizio finanziario 2019) e modifiche della  legge  regionale  31
dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della  Regione  Molise  per
l'esercizio finanziario 2021)», con  cui,  tra  l'altro,  sono  state
rettificate le risultanze contabili relative al  rendiconto  generale
2021. 
    Piu' precisamente, l'art. 2, comma 1,  lettera  a),  della  legge
reg. Molise n. 4 del 2023, ha sostituito l'art. 9  della  legge  reg.
Molise n. 27 del  2022,  modificando  l'ammontare  del  disavanzo  di
amministrazione  al  31  dicembre  2021,   il   quale   dalla   somma
originariamente contabilizzata pari a euro  493.863.931,66  e'  stato
indicato in euro 573.484.996,41. 
    Tale valore e' stato riprodotto anche nella legge  della  Regione
Molise 15 dicembre 2023, n. 6 (Bilancio di previsione  della  Regione
Molise 2023-2025), come prima  voce  di  spesa  dell'esercizio  2023,
cosi' adeguando il ciclo del  bilancio  a  dati  contabili  corretti,
secondo quanto affermato da questa Corte nelle  sentenze  n.  39  del
2024 e n. 268 del 2022 nonche' nelle decisioni della Corte dei  conti
di parificazione dei rendiconti della Regione. 
    Devono quindi valutarsi gli effetti dello ius superveniens  posto
che - per costante giurisprudenza di questa Corte - la sopravvenienza
normativa, satisfattiva delle pretese avanzate dal  ricorrente,  puo'
determinare la cessazione della materia del contendere  allorche'  la
disposizione impugnata non abbia ricevuto medio tempore  applicazione
(ex plurimis, sentenza n. 223 del 2023). 
    3.1.- Considerato che il rendiconto 2021 e' stato approvato il 31
dicembre  2022,  la  sottostima  del  disavanzo  2021  da   ripianare
nell'esercizio 2022 ha determinato un illegittimo  ampliamento  della
capacita' di spesa dell'ente in quest'ultimo  esercizio,  proiettando
gli effetti dei saldi del rendiconto 2021 sull'esercizio  successivo.
Difatti, come risulta dalla legge reg. Molise  n.  9  del  2022,  nel
bilancio di previsione pluriennale  per  il  triennio  2022-2024,  e'
rappresentato un disavanzo da ripianare gravemente sottostimato. 
    Tali elementi  conducono  a  escludere  la  possibilita'  di  una
pronuncia di  cessazione  della  materia  del  contendere:  la  legge
regionale impugnata e' rimasta in vigore per un tempo  sufficiente  a
produrre effetti sull'intero ciclo di bilancio. 
    4.- Cio' posto, la questione di legittimita' costituzionale della
legge reg. Molise n. 27 del 2022, promossa  in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost. in  materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici, e' fondata. 
    La legge regionale di approvazione del rendiconto per l'esercizio
2021 presenta un risultato  di  amministrazione  inferiore  a  quello
effettivo, in ragione della mancata adozione, in sede di assestamento
del bilancio, di adeguate misure volte  a  rappresentare  in  maniera
corretta il disavanzo da ripianare. 
    Questa Corte ha gia' avuto  modo  di  rilevare  che  la  gestione
finanziaria della Regione Molise, per  l'intero  esercizio  2021,  e'
stata  condizionata  dalla  grave   sottostima   del   risultato   di
amministrazione dell'esercizio 2020, la cui alterazione ha comportato
l'indebito ampliamento della spesa (sentenza n. 39 del 2024). 
    Peraltro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. n.  118  del
2011, la regione deve approvare con legge l'assestamento di  bilancio
entro il 31 luglio, sulla scorta  dei  saldi  accertati  in  sede  di
rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente;  ovvero,
nelle more  della  conclusione  del  giudizio  di  parificazione  del
rendiconto dell'esercizio precedente, sulla base del disegno di legge
di rendiconto  approvato  dalla  Giunta  regionale  (art.  50,  comma
3-bis). Inoltre, la legge regionale di assestamento del bilancio deve
dare atto del permanere degli equilibri generali di  bilancio  e,  in
caso di accertamento  negativo,  l'ente  deve  assumere  i  necessari
provvedimenti di riequilibrio (art. 50, comma 2). 
    La Regione Molise non  ha,  invece,  assestato  correttamente  il
bilancio di previsione dell'esercizio 2021 ne'  per  quanto  riguarda
l'esatta quantificazione del disavanzo complessivo,  ne'  per  quanto
riguarda la quota annuale da ripianare. 
    Tali  irregolarita'  -  gia'  accertate  da  questa  Corte  nella
sentenza  n.  39  del  2024,  che  ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale di varie disposizioni della legge reg. Molise n. 7 del
2021 - si  riflettono  sulla  legge  regionale  di  approvazione  del
rendiconto, che risulta pertanto in contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost., in materia di  armonizzazione  dei  bilanci
pubblici. 
    Come gia' evidenziato, i precetti dettati dal legislatore statale
nella materia «armonizzazione dei  bilanci  pubblici»  nell'esercizio
della competenza legislativa esclusiva di cui all'art.  117,  secondo
comma,  lettera  e),  Cost.  si  collocano   «contemporaneamente   in
posizione   autonoma   e   strumentale    rispetto    al    principio
dell'equilibrio del bilancio ex art. 81 Cost.»  (sentenza  n.  6  del
2017). 
    L'armonizzazione dei bilanci pubblici, infatti, e' «finalizzata a
realizzare l'omogeneita' dei sistemi contabili per rendere i  bilanci
delle  amministrazioni  aggregabili  e  confrontabili,  in  modo   da
soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la
programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della  finanza
pubblica, la gestione  del  federalismo  fiscale,  le  verifiche  del
rispetto  delle  regole  comunitarie,   la   prevenzione   di   gravi
irregolarita'  idonee  a  pregiudicare  gli  equilibri  dei  bilanci»
(sentenza n. 184 del 2016). 
    Pertanto, anche il sistema contabile  regionale  e'  soggetto  ai
predetti principi, che si  configurano  come  limitazioni  necessarie
idonee «a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralita'
di interessi  costituzionalmente  rilevanti»  (sentenza  n.  279  del
2006). In particolare, l'autonomia della  regione  in  questo  ambito
normativo trova il suo limite nelle disposizioni  poste  dallo  Stato
per la salvaguardia degli interessi finanziari  riconducibili,  sotto
il profilo teleologico, a plurimi parametri costituzionali, quali  il
coordinamento della finanza pubblica, la disciplina  degli  equilibri
di bilancio di cui all'art. 81 Cost., i principi del  buon  andamento
finanziario e della programmazione di cui all'art. 97, commi primo  e
secondo, Cost. 
    La legge regionale di approvazione del rendiconto generale  della
Regione Molise  per  l'esercizio  finanziario  2021  deve,  pertanto,
essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione della
competenza    legislativa    esclusiva    statale    nella    materia
«armonizzazione dei bilanci pubblici» di cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  della   legge   della
Regione Molise 31 dicembre 2022, n.  27  (Rendiconto  generale  della
Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                      Angelo BUSCEMA, Redattore 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2024 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA