Art. 3.

                 Domanda e termine di presentazione

     1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta,
a  pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, della
Repubblica italiana.
    2.  Qualora  il  termine  di  scadenza  indicato  cada  in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
    3.  La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta  e  indirizzata  al direttore amministrativo
dell'Universita'  degli studi di Genova - Dipartimento gestione delle
risorse  umane  e  organizzazione - Servizio organico, reclutamento e
mobilita'  -  Via  Balbi, 5. Deve essere redatta in carta semplice su
apposito  modello,  allegato  B, che fa parte integrante del presente
bando,  disponibile presso la sede dell'amministrazione centrale, via
Balbi,     5,    ovvero    al    seguente    indirizzo    telematico:
http://www.unige.it., alla voce "Concorsi".
    4.  E'  consentito  redigere  la  domanda  anche  utilizzando  la
fotocopia  della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato  B  -  fac  simile  della  domanda - purche' sia chiara ed
integrale.
    5.  La  domanda  puo'  essere presentata direttamente al predetto
Servizio che rilascera' apposita ricevuta.
    6.  La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  all'indirizzo  sopra  indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    7.  Il  candidato  dovra'  indicare con chiarezza e precisione il
numero  del  programma di ricerca, l'area scientifico-disciplinare ed
il  settore  scientifico-disciplinare  per  i  quali  intende  essere
ammesso alla procedura.
    8.   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati  anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
    9. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure di valutazione
comparativa  indette  con il presente decreto verranno inoltrate agli
interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
    10. I candidati devono allegare alla domanda:
      a) fotocopia di un documento di identita';
      b)curriculum  della  propria attivita' scientifica, prodotto ai
soli fini conoscitivi (in unica copia e debitamente sottoscritto);
      c) titoli   e   pubblicazioni  ritenuti  utili  ai  fini  della
valutazione  in  un'unica  copia e relativi elenchi (in unica copia e
debitamente sottoscritti);
      d) certificato  delle  votazioni riportate nei singoli esami di
profitto ed in quello di laurea.
      11. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata
ovvero   in   copia   dichiarata   conforme   all'originale  mediante
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   ai  sensi
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998,  n. 403  (modulo C allegato). Il candidato dovra' utilizzare un
modulo  per  ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di
cui  intende  dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al
titolo   stesso.   Potra',  in  alternativa,  produrre  dichiarazione
cumulativa   di  conformita'  all'originale  dei  titoli  presentati,
comprese  le  pubblicazioni.  In  tal  caso  la  dichiarazione dovra'
contenere precise indicazioni atte ad identificare i titoli stessi.
    12.  I  candidati  possono  altresi'  dimostrare  il possesso dei
titoli    (escluse   le   pubblicazioni)   mediante   la   forma   di
semplificazione  delle certificazioni amministrative consentite dalla
legge  n. 15/1968,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 23 del
27 gennaio  1968,  e  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 403/1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 275  - serie
generale - del 24 novembre 1998 (modulo C allegato).
    13.  Le  stesse  modalita'  previste  ai  commi  precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
    14.  Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo  di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1  del  decreto
legislativo   luogotenenziale   31 agosto  1945,  n. 660  di  seguito
riportato:
    "Ogni   stampatore   ha   l'obbligo   di   consegnare,  per  ogni
qualsivoglia  suo  stampato  o  pubblicazione, quattro esemplari alla
prefettura  della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale procura della Repubblica".
    15.   L'amministrazione   non   assume   responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  o  da mancata, oppure tardiva,
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'  per  gli  eventuali  disguidi  postali  o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.