Art. 3. Domanda e termine di presentazione 1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, della Repubblica italiana. 2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. 3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Genova - Dipartimento gestione delle risorse umane e organizzazione - Servizio organico, reclutamento e mobilita' - Via Balbi, 5. Deve essere redatta in carta semplice su apposito modello, allegato B, che fa parte integrante del presente bando, disponibile presso la sede dell'amministrazione centrale, via Balbi, 5, ovvero al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it., alla voce "Concorsi". 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato B - fac simile della domanda - purche' sia chiara ed integrale. 5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto Servizio che rilascera' apposita ricevuta. 6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 7. Il candidato dovra' indicare con chiarezza e precisione il numero del programma di ricerca, l'area scientifico-disciplinare ed il settore scientifico-disciplinare per i quali intende essere ammesso alla procedura. 8. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra indicato. 9. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure di valutazione comparativa indette con il presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 10. I candidati devono allegare alla domanda: a) fotocopia di un documento di identita'; b)curriculum della propria attivita' scientifica, prodotto ai soli fini conoscitivi (in unica copia e debitamente sottoscritto); c) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione in un'unica copia e relativi elenchi (in unica copia e debitamente sottoscritti); d) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea. 11. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (modulo C allegato). Il candidato dovra' utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al titolo stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di conformita' all'originale dei titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise indicazioni atte ad identificare i titoli stessi. 12. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 - serie generale - del 24 novembre 1998 (modulo C allegato). 13. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. 14. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito riportato: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura della Repubblica". 15. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.