Art. 5. Programma di esame Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale (vedi allegato B). Il punteggio delle predette prove e' espresso in trentesimi. Le prove si intendono superate qualora il candidato avra' riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 21/30. La prova orale si intende superata solo da quei candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30. Questa universita' dara' notizia della sede, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove mediante comunicazione a tutti i concorrenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento con tassa a carico del destinatario, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con tassa a carico del destinatario, non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio verra' data comunicazione contemporaneamente del voto riportato in ciascuna prova scritta e teorico-pratica. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato per ciascuna prova scritta e pratica una votazione di almeno 21/30. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. Al termine della correzione della prova scritta e di quella teorico-pratica, la commissione esaminatrice affiggera' nella sede degli esami un elenco dei candidati che hanno partecipato alle prove con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Al termine di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che verra' affisso nella sede degli esami. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti rispettivamente nella prova scritta e in quella teorico-pratica e della votazione conseguita nella prova orale. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente applicata su prescritto foglio di carta da bollo con firma autenticata dell'aspirante; b) tessera postale; c) porto d'armi; d) patente automobilistica; e) passaporto; f) carta d'identita'; g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 e successive modificazioni. I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del termine di validita' previsto per ciascuno di essi.