Art. 5.

                         Programma di esame

    Gli  esami  consisteranno  in  due  prove  scritte,  di cui una a
contenuto teorico-pratico, e in una prova orale (vedi allegato B).
    Il punteggio delle predette prove e' espresso in trentesimi.
    Le  prove  si  intendono  superate  qualora  il  candidato  avra'
riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 21/30.
    La  prova  orale  si  intende superata solo da quei candidati che
abbiano riportato una votazione di almeno 21/30.
    Questa  universita'  dara'  notizia  della  sede,  del  giorno  e
dell'ora in cui si terranno le prove mediante comunicazione a tutti i
concorrenti  a  mezzo  di  raccomandata con avviso di ricevimento con
tassa  a  carico  del destinatario, non meno di quindici giorni prima
dello svolgimento delle prove stesse.
    La  convocazione  per  la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  con  tassa  a  carico del
destinatario,  non meno di venti giorni prima dello svolgimento della
prova  stessa.  Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio
verra'  data  comunicazione  contemporaneamente del voto riportato in
ciascuna prova scritta e teorico-pratica.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato  per  ciascuna  prova  scritta  e  pratica una votazione di
almeno 21/30.
    Le  sedute  della commissione esaminatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
    Al  termine  della  correzione  della  prova  scritta e di quella
teorico-pratica,  la  commissione  esaminatrice affiggera' nella sede
degli  esami un elenco dei candidati che hanno partecipato alle prove
con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
    Al  termine  di  ogni  seduta  della  prova  orale la commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati, che verra' affisso
nella sede degli esami.
    Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla somma della media dei voti
conseguiti   rispettivamente   nella   prova   scritta  e  in  quella
teorico-pratica e della votazione conseguita nella prova orale.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove di esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) fotografia  recente  applicata su prescritto foglio di carta
da bollo con firma autenticata dell'aspirante;
      b) tessera postale;
      c) porto d'armi;
      d) patente automobilistica;
      e) passaporto;
      f) carta d'identita';
      g) tessera  di riconoscimento rilasciata da una amministrazione
dello  Stato,  a  norma  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851 e successive modificazioni.
    I  suddetti  documenti  non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.