Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito e' formata secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun  candidato, con
l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art.
6 del presente bando.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di   merito,   sotto   condizione  sospensiva  dell'accertamento  dei
requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed  e'  immediatamente
efficace.  La  graduatoria  di  merito  e  quella  del  vincitore del
concorso   saranno  pubblicate  mediante  affissione  all'albo  della
sezione  personale  tecnico  e  amministrativo  dell'Universita' "Ca'
Foscari"  di  Venezia, Dorsoduro 3246, Venezia. Di tale pubblicazione
sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  dei  vincitori rimane efficace per un termine di
diciotto  mesi  dalla  data  della  sopracitata  pubblicazione per la
copertura  dei posti per i quali il concorso e' stato bandito. Non si
da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.
    La  graduatoria  di merito, nell'arco della sua validita', potra'
essere  utilizzata  per  la copertura di posti a tempo determinato di
pari qualifica e profilo.