Art. 10. Trattamento giuridico Il contratto di ricercatore a tempo determinato non puo' essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato. Per il trattamento giuridico si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, e per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dal decreto legislativo n. 29/1993 e dal "regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti ai sensi dell'art. 58 commi 6 e 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" emanato con decreto rettorale n. 1014 del 24 novembre 1998.