Art. 10.

                        Trattamento giuridico

    Il  contratto  di ricercatore a tempo determinato non puo' essere
cumulato   con   altri   contratti  di  lavoro  subordinato.  Per  il
trattamento giuridico si applica, in quanto compatibile, la normativa
dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, e per il regime
autorizzativo  si  applica  quanto  disposto  dal decreto legislativo
n. 29/1993  e  dal  "regolamento  per  le  autorizzazioni  a svolgere
incarichi  retribuiti  ai  sensi dell'art. 58 commi 6 e 7 del decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29"  emanato con decreto rettorale
n. 1014 del 24 novembre 1998.