Art. 12.

                       Obblighi dei dottorandi

    I  dottorandi  sono tenuti a svolgere con assiduita' le attivita'
relative  al  piano  di ricerca approvato ed a presentare al collegio
dei docenti, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e
le  ricerche  svolte,  nonche',  alla  fine  del  corso,  la  tesi di
dottorato con contributi originali.
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato.
    E'  prevista la sospensione dal corso per maternita'. In tal caso
la  borsa continuera' ad essere corrisposta, per un massimo di cinque
mesi.   Nel  caso  di  ulteriore  sospensione  la  borsa  non  verra'
corrisposta e ricomincera' a decorrere dalla ripresa della frequenza.
    Gli obblighi di leva e le assenze, superiori a trenta giorni, per
grave  e  documentata  malattia possono comportare la sospensione dal
corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti. In questo caso
la  borsa  verra' sospesa per tutto il periodo e tornera' a decorrere
dalla ripresa della frequenza.
    In  caso  di sospensione della frequenza per maternita', servizio
militare  o  civile,  grave  malattia o altra causa di invalidita', i
periodi di sospensione possono essere recuperati con l'autorizzazione
del coordinatore, sentito il collegio dei docenti.
    Ai  dottorandi  puo'  essere affidata un'attivita' didattica, non
retribuita,  coerente con il rispettivo percorso formativo nel limite
di  50  ore  annue, secondo le modalita' definite dai regolamenti dei
singoli corsi di dottorato.