Art. 13. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge sulla base di un colloquio con il candidato, avente per tema la sua tesi. Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento di Ateneo.