Art. 13.

                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell'esame  finale,  che  puo'  essere  ripetuto una sola volta. Tale
esame  si  svolge sulla base di un colloquio con il candidato, avente
per tema la sua tesi.
    Le  commissioni  giudicatrici  dell'esame  finale  sono formate e
nominate,  per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.