Art. 10. Diritti degli allievi I vincitori del concorso usufruiscono da parte della Scuola, fino alla fine dell'anno accademico in corso: dell'alloggio e del vitto gratuito, esclusi i periodi di vacanza previsti dal calendario accademico stabilito dal Consiglio direttivo; del rimborso delle tasse dovute e pagate all'Universita' di Pisa; di un contributo didattico di L. 1.800.000 annue. Il contributo di cui al presente articolo e' soggetto ai fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Universita' e dalle Regioni. Il Consiglio di classe puo' autorizzare la partecipazione degli allievi ad attivita' di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola. Tali richieste documentate sono vagliate da una commissione nominata dal Consiglio di classe. Per gravi motivi, il Consiglio di classe puo' autorizzare l'allievo a differimenti o sospensioni dell'attivita' didattica per non piu' di una volta e fino a un anno. E' disposta d'ufficio, su comunicazione dell'interessato, il differimento o la sospensione dell'attivita' didattica per obblighi di leva. Gli allievi del corso ordinario non possono accettare impegni che siano incompatibili con i loro doveri.