Art. 10.

                        Diritti degli allievi

    I vincitori del concorso usufruiscono da parte della Scuola, fino
alla fine dell'anno accademico in corso:
      dell'alloggio  e  del  vitto  gratuito,  esclusi  i  periodi di
vacanza  previsti  dal  calendario accademico stabilito dal Consiglio
direttivo;
      del  rimborso  delle  tasse  dovute e pagate all'Universita' di
Pisa;
      di un contributo didattico di L. 1.800.000 annue.
    Il  contributo  di  cui  al presente articolo e' soggetto ai fini
fiscali  alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate
dalle Universita' e dalle Regioni.
    Il  Consiglio  di classe puo' autorizzare la partecipazione degli
allievi  ad  attivita'  di studio e di ricerca fuori dalla sede della
Scuola.  Tali  richieste documentate sono vagliate da una commissione
nominata dal Consiglio di classe.
    Per  gravi  motivi,  il  Consiglio  di  classe  puo'  autorizzare
l'allievo  a  differimenti o sospensioni dell'attivita' didattica per
non piu' di una volta e fino a un anno.
    E'  disposta  d'ufficio,  su  comunicazione  dell'interessato, il
differimento  o  la sospensione dell'attivita' didattica per obblighi
di leva.
    Gli allievi del corso ordinario non possono accettare impegni che
siano incompatibili con i loro doveri.