Art. 6. Commissione giudicatrice e formazione graduatorie Le Commissioni giudicatrici del concorso di ammissione al corso ordinario e i loro Presidenti, sono nominati con provvedimento del Direttore. Le commissioni possono svolgere una parte della loro attivita' articolandosi in sottocommissioni. Le ammissioni agli orali, e le graduatorie finali, sono comunque deliberate in seduta plenaria. Per lo svolgimento delle prove scritte, il Direttore, con proprio decreto, puo' ricorrere alla collaborazione di professori e ricercatori della Scuola e dell'Universita' di Pisa, da lui nominati, anche se non sono membri della commissione. Per ciascuna prova scritta la Commissione attribuisce un punteggio da uno a dieci. Sono ammessi alle prove orali i candidati che, nelle prove scritte, abbiano conseguito una media di almeno sette decimi. L'elenco dei concorrenti ammessi alle prove orali con il punteggio complessivo da ciascuno riportato nelle prove scritte e' affisso all'albo ufficiale della Scuola prima dell'inizio delle prove orali stesse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno sette decimi. A conclusione dei lavori il punteggio riportato dai candidati nella prova orale e' affisso, a cura della Commissione, all'albo ufficiale della Scuola. La Commissione, tenuto conto della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale, forma la graduatoria dei candidati in ordine di merito. Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito un punteggio finale di almeno otto decimi. L'esito del concorso verra' comunicato ai soli vincitori.