Art. 6.

          Commissione giudicatrice e formazione graduatorie

    Le  Commissioni  giudicatrici del concorso di ammissione al corso
ordinario  e  i  loro Presidenti, sono nominati con provvedimento del
Direttore.
    Le  commissioni  possono  svolgere una parte della loro attivita'
articolandosi  in  sottocommissioni.  Le  ammissioni agli orali, e le
graduatorie finali, sono comunque deliberate in seduta plenaria.
    Per lo svolgimento delle prove scritte, il Direttore, con proprio
decreto,   puo'   ricorrere   alla  collaborazione  di  professori  e
ricercatori della Scuola e dell'Universita' di Pisa, da lui nominati,
anche se non sono membri della commissione.
    Per   ciascuna   prova  scritta  la  Commissione  attribuisce  un
punteggio da uno a dieci.
    Sono  ammessi  alle  prove  orali  i  candidati  che, nelle prove
scritte, abbiano conseguito una media di almeno sette decimi.
    L'elenco   dei  concorrenti  ammessi  alle  prove  orali  con  il
punteggio  complessivo  da  ciascuno riportato nelle prove scritte e'
affisso all'albo ufficiale della Scuola prima dell'inizio delle prove
orali stesse.
    La  prova  orale  si  intende  superata dai candidati che abbiano
conseguito una votazione di almeno sette decimi.
    A  conclusione  dei  lavori  il punteggio riportato dai candidati
nella  prova  orale  e'  affisso,  a cura della Commissione, all'albo
ufficiale della Scuola.
    La Commissione, tenuto conto della media dei voti riportati nelle
prove  scritte  e  del  voto  riportato  nella  prova orale, forma la
graduatoria dei candidati in ordine di merito.
    Saranno  dichiarati  idonei  coloro  che  abbiano  conseguito  un
punteggio finale di almeno otto decimi.
    L'esito del concorso verra' comunicato ai soli vincitori.