Art. 8. Formazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 6 e della votazione conseguita nella prova orale. Per i candidati che partecipano ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987, la votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto complessivo riportato nelle prove d'esame cosi' come indicato nel precedente comma. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove d'esame pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a procedura selettiva, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata secondo i criteri sopra specificati, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della procedura selettiva, e' approvata con decreto del rettore e del direttore amministrativo di questo Ateneo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria dei vincitori sara' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia - Sede di Modena - Via Universita' n. 4 - Modena, per un periodo non inferiore a trenta giorni. Dalla data di affissione della predetta graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata affissione per l'eventuale copertura di posti per i quali la procedura selettiva e' stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla procedura selettiva.