Art. 8.

                    Formazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 7 del presente bando.
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prove  scritte di cui al precedente art. 6 e della
votazione conseguita nella prova orale.
    Per i candidati che partecipano ai sensi dell'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 567/1987, la votazione complessiva
e'  data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli
e  del  voto  complessivo  riportato  nelle  prove d'esame cosi' come
indicato nel precedente comma.
    Ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno  1998,  n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a
conclusione  delle operazioni di valutazione delle prove d'esame pari
punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  procedura  selettiva, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria  di  merito, formata secondo i criteri sopra specificati,
tenuto  conto  di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o
da  altre  disposizioni  di  legge in vigore che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della
procedura  selettiva,  e'  approvata  con  decreto  del rettore e del
direttore  amministrativo  di  questo  Ateneo  ed  e'  immediatamente
efficace.  La  graduatoria dei vincitori sara' resa pubblica mediante
affissione  all'albo  ufficiale  dell'Universita'  di Modena e Reggio
Emilia  -  Sede  di  Modena  -  Via Universita' n. 4 - Modena, per un
periodo non inferiore a trenta giorni. Dalla data di affissione della
predetta graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.
    La  graduatoria  dei  vincitori rimane efficace per un termine di
ventiquattro   mesi  dalla  data  della  sopracitata  affissione  per
l'eventuale  copertura di posti per i quali la procedura selettiva e'
stata  bandita  e  che  successivamente  ed entro tale data dovessero
rendersi  disponibili.  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'
alla procedura selettiva.