IL DIRIGENTE GENERALE Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente le disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti; Visto il decreto 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 38 del 16 maggio 2000, con il quale il Ministro della sanita', sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ha istituito, ai sensi dell'art. 21 della richiamata legge n. 91 del 1999, trenta borse di studio dell'importo lordo di lire 29.100.000 ciascuna per la formazione dei coordinatori locali di cui all'art. 12 della stessa legge, riservate al personale dipendente delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e destinate a corsi di formazione della durata di due mesi da fruirsi in Spagna presso l'Universita' di Barcellona, fondazione "Bosch i Gimpera", in collaborazione con le istituzioni sanitarie spagnole maggiormente rappresentative nelle attivita' di donazione, prelievo e trapianto; Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto del Ministro della sanita' aprile 1999, le borse di studio sono conferite mediante selezione, per titoli e colloquio, su base nazionale e sono suddivise tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con preferenza per le regioni e le province con minore attivita' di prelievo; Considerato che lo stesso art. 2 richiamato prevede che i requisiti di ammissione ed i criteri e le modalita' di assegnazione delle borse sono stabiliti dal bando di concorso; Decreta: Art. 1. 1. E' indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di trenta borse di studio per la formazione dei coordinatori locali di cui all'art. 12 della legge 1o aprile 1999, n. 91, riservate al personale dipendente delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e destinate a corsi di formazione della durata di due mesi da fruirsi in Spagna presso l'Universita' di Barcellona, Fondazione "Bosch i Gimpera", in collaborazione con le istituzioni sanitarie spagnole maggiormente rappresentative nelle attivita' di donazione, prelievo e trapianto. 2. Le borse di studio hanno la durata di due mesi ed ammontano a L. 29.100.000 (ventinovemilionicentomilalire) lordi cadauna. L'ammontare della borsa e' versato alla fondazione di cui al comma 1, che provvede direttamente a tutte le spese necessarie all'organizzazione ed allo svolgimento dei corsi teorico-pratici, alle spese di trasporto e di soggiorno. 3. Le borse sono ripartite come segue: a) ventuno borse di studio riservate ad un candidato di ciascuna regione e provincia autonoma; b) nove borse di studio da assegnare, come seconda borsa, ai candidati delle regioni con meno numerosita' di donazioni di organo nell'anno 1999 ed, in particolare, nell'ordine: Sicilia, Campania, Calabria, Lazio, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo, Molise. 4. Le borse non assegnate, per mancanza di candidati idonei o per mancanza di domande, saranno assegnate, come seconda borsa, ai candidati delle restanti regioni e province autonome con meno numerosita' di donazioni di organo nell'anno 1999 ed, in particolare, nell'ordine: provincia autonoma di Trento, Sardegna, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, provincia autonoma di Bolzano. 5. Le eventuali borse che risultassero comunque non assegnate, dopo l'applicazione dei criteri di cui ai punti 3 e 4, saranno assegnate sulla base di una unica graduatoria secondo l'ordine del punteggio riportato, indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di appartenenza. Non possono, in ogni caso, essere assegnate piu' di tre borse per regione o provincia autonoma. 6. I candidati possono concorrere esclusivamente per le borse riservate alla regione o provincia autonoma nel cui territorio svolgono, alla data del presente bando, l'attivita' di coordinatore alle donazioni di organi e tessuti.