Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore del dipartimento delle professioni sanitarie, e' composta da: a) il direttore del dipartimento professioni sanitarie o suo delegato, con funzioni di presidente; b) il direttore generale del centro nazionale per i trapianti; c) un esperto designato dalla consulta nazionale trapianti. 2. Ai componenti della commissione sono corrisposti il rimborso delle spese di missione, ove dovute, ed i compensi previsti dalle vigenti disposizioni.