Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La  commissione  esaminatrice, nominata con provvedimento del
direttore  del  dipartimento delle professioni sanitarie, e' composta
da:
      a) il  direttore  del  dipartimento professioni sanitarie o suo
delegato, con funzioni di presidente;
      b) il direttore generale del centro nazionale per i trapianti;
      c) un esperto designato dalla consulta nazionale trapianti.
    2.  Ai  componenti della commissione sono corrisposti il rimborso
delle  spese  di  missione,  ove dovute, ed i compensi previsti dalle
vigenti disposizioni.