Art. 7.
    1.  Con  decreto  dirigenziale  sono  approvate le graduatorie di
merito  di ogni singola regione e provincia autonoma e la graduatoria
unica,  sono  dichiarati  i  vincitori e gli idonei della selezione e
sono assegnate le borse di studio.
    2.  L'esito  della  selezione  e' portato a conoscenza di ciascun
candidato unitamente alle graduatorie di merito.