Art. 8. 1. I candidati ai quali e' assegnata la borsa di studio devono iniziare la frequenza, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell'assegnazione della borsa stessa o comunque non oltre la data di inizio del turno di frequenza assegnato. 2. I vincitori che non intendono usufruire della borsa di studio loro assegnata devono comunicare tempestivamente, e comunque entro dieci giorni dalla data di ricezione della lettera di assegnazione, al Ministero della sanita' la rinuncia alla borsa medesima.