Art. 8.
    1.  I  candidati  ai quali e' assegnata la borsa di studio devono
iniziare  la  frequenza,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine
perentorio  di  trenta  giorni,  che  decorre dalla data di ricezione
della  comunicazione  dell'assegnazione della borsa stessa o comunque
non oltre la data di inizio del turno di frequenza assegnato.
    2.  I vincitori che non intendono usufruire della borsa di studio
loro  assegnata  devono  comunicare tempestivamente, e comunque entro
dieci  giorni  dalla data di ricezione della lettera di assegnazione,
al Ministero della sanita' la rinuncia alla borsa medesima.