Art. 9.
    1.  Al termine del periodo di frequenza della borsa di studio, il
borsista   deve  far  pervenire  al  dipartimento  delle  professioni
sanitarie  del  Ministero  della sanita' ed al Centro nazionale per i
trapianti  una  relazione,  sottoscritta,  sulla  specifica attivita'
svolta e sui risultati conseguiti.
      Roma, 27 giugno 2000
                                     Il dirigente generale: D'Ari