IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto, degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Visto il decreto del Prcsidente ddlla Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Visto il Regolamento del personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro adottato con decreto interministeriale 2 giugno 1988; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 concernente il riordino dell'Istituto superiore e sicurezza del lavoro, ai norma dell'art. 1, comma 1, lettera h, delle legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441: Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'I.S.P.E.S.L.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni concernente il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi; Vista la legge23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Rilevata la necessita' di personale di ottavo livello professionale profilo operatore tecnico da assegnare presso i dipartimenti dell'Istituto, quantificato in tre unita', il cui 50% sara' riservato ai candidati facenti parte delle categorie protette di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487; Visto il decreto interministeriale del 21 novembre 1991, sulla rideterminazione delle dotazioni organiche; Visto il parere della Presidenza del Consiglio, dipartimento della Funzione Pubblica, prot. 9602/3 del 10 novembre 1998 che autorizza l'Istituto a procedere autonomamente alla programmazione triennale del fabbisogno del personale non rientrando lo stesso nella disciplina prevista dall'art. 39 della legge n. 449/1997; Visto il piano delle assunzioni determinato per l'anno 1999; Accertata la disponibilita' di posti in organico confermato dalla nuova pianta organica predisposta in conformita' di quanto previsto dal decreto legislativo n. 29/1993; Atteso che a seguito dell'osservazione, prot. n. 205 del 31 gennaio 2000 dell'Ufficio centrale del bilancio, e' stato variato il precedente decreto direttoriale dell'11 gennaio 2000, e che pertanto lo stesso viene annullato; Visto il capitolo 3000 dello stato di previsione del Ministero della sanita', tabella 17, anno 2000 che dispone del necessario stanziamento Decreta: Art. 1. Posti da ricoprire E' indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a tre posti di ottavo livello professionale con profilo di operatore tecnico con assegnazione presso i dipanimenti dell'Istituto. Il 50% dei posti messi a concorso sara' riservato agli aspiranti candidati, che abbiano conseguito l'idoneita', rientranti nelle categorie protette ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e che ai sensi dell'art. 16 punto 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e che risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.