Art. 3.

          Presentazione della domanda - Termini e modalita'

    Le  domande  di  ammissione  al  concorso  da  redigere  in carta
semplice,  obbligatoriamente  secondo  lo schema allegato 2, dovranno
essere  inoltrate,  a mezzo raccomandata a.r., all'Istituto superiore
per  la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro - Div. II R.C. - via
Urbana,  167  -  00184  Roma,  entro  il  termine  di  trenta  giorni
successivi  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Tale  termine,  qualora  venga  a  scadere  in giorno festivo, si
intendera'  protratto  al  primo  giorno  non  festivo immediatamente
seguente.
    Resta  esclusa  qualsiasi  diversa  forma  di presentazione delle
domande;  della  data  di inoltro fara' fede il timbro a data apposto
dagli uffici postali di spedizione.
    Non  saranno  in ogni caso prese in considerazione le domande non
sottoscritte, ne' quelle spedite dopo il termine predetto.
    L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
non  assume  alcuna  responsabilita'  ne'  per  eventuali  ritardi  o
disguidi   postali  o  telegrafici  delle  proprie  comunicazioni  ai
candidati,  ne'  per  il  caso  di  mancato  o  ritardato recapito di
comunicazioni  dirette  ai  candidati che sia da imputare ad omessa o
tardiva  segnalazione  di  cambiamento  dell'indirizzo indicato nella
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali comunque imputabii a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, pena
l'esclusione dal concorso:
      a) il proprio nome e cognome;
      b) la data ed il luogo di nascita;
      c) la residenza,
      d) di  essere  cittadini  italiani  o  di uno degli altri Stati
membri dell'Unione europea, indicando quale;
      e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
      f) le  eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle
relative  sentenze  (la  dichiarazione  va  resa anche se non si sono
riportate condanne penali);
      g) il  possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera
c), del presente bando con l'indicazione dell'anno di conseguimento e
del giudizio riportato;
      h) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari;
      i) di  non  essere  stati  revocati  o  destituiti o dichiarati
decaduti dall'impiego presso pubblica amministrazione;
      j)  l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto superiore
per  la  prevenzione  e la sicurezza del lavoro con l'indicazione del
livello  e  profilo  professionale  di  inquadramento  e  dell'unita'
organica di appartenenza.
    I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio presso una
istituzione  scolastica  di  altro  Stato  membro dell'Unione europea
dovranno,  allegare  copia del provvedimento di riconoscimento di cui
al precedente art. 2, lettera b).
    I  candidati  riconosciuti  portatori di handicap, ai sensi della
legge  n. 104  del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta
in  relazione  al  proprio  handicap  riguardo  l'ausilio necessario,
nonche'   l'eventuale   necessita'   di  tempi  aggiuntivi  ai  sensi
dell'art. 20 della suddetta legge.

                               Art. 4.


                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice  del  concorso,  da  nominarsi  con
successivo   decreto,   sara'   composta   a   norma   delle  vigenti
disposizioni.

                               Art. 5.


Punteggio  attribuito  dalla  commissione e valutazione dei titoli di
                               merito

    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 100 punti;
      10 punti per i titoli;
      90 punti per le prove di esame.
    I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
      30 punti per ciascuna prova scritta;
      30 punti per la prova orale;
    La  valutazione dei titoli sara' effettuata dopo le prove scritte
e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    I  titoli  valutabili  ed  i punteggi ad essi attribuibili sono i
seguenti:
    A) Attivita' lavorativa: max punti 6
    Saranno valutati i servizi prestati, anche con rapporto di lavoro
determinato,  alle  dipendenze  di pubbliche amministrazioni e quelli
prestati  alle  dipendenze  di  privati datori di lavoro, superiori a
mesi sei, le cui attivita' siano riconducibili ad attivita' tecnica
    B) Attestati di qualificazione: max punti 3
      a) diploma di qualificazione professionale con esame finale;
      b) corso  di  qualificazione  professionale  con  attestato  di
frequenza e valutazione dell'esame finale;
    Verranno considerati i soli titoli riconducibili a qualificazione
professionale tecnica.
    C) Altri titoli: max punti 1
      titoli di studio diversi da quello utile per l'ammissione;
      idoneita'  in  concorsi  pubblici  dell'area  tecnico o tecnico
amministrativa  per  la  cui  ammissione  e'  previsto  il diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
    La Commissione esaminatrice determinera' i criteri di massima per
la  valutazione  dei  titoli di cui ai punti precedenti prima di aver
preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine per la presentazione della, domanda di ammissione al concorso
e   possono   essere   resi  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione : i titoli di studio, le quaiifiche professionali, gli
esami   sostenuti,   i   titoli  di  specializzazione,  i  titoli  di
abilitazione,  i titoli di formazione, i titoli di aggiornamento e di
qualificazione  tecnica  i  titoli  di  iscrizione  ad associazioni a
formazioni   sociali   di   qualsiasi  tipo  e  quant'altro  previsto
dall'art. 2  della legge n. 15/1968 e dall'art. 1 comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    In  ordine ai predetti titoli di cui al comma precedente dovranno
essere  indicati  l'Istituto  che  lo  ha  rilasciato  ed il relativo
indirizzo,  la  data di conseguimento, la durata, il voto riportato e
quanto il candidato ritenga utile ai fini di una corretta valutazione
da parte della commissione.
    I titoli non previsti dalla sopra citata normativa possono essere
prodotti  mediante dichiarazione sostitutiva di notorieta', inserendo
il  richiamo  alle  sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge
5 gennaio  1968,  n. 15  in  caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci  rese;  in  fotocopia  semplice,  attestandone la conformita'
all'originale ed accompagnati da copia fotostatica di un documento di
riconoscimento cosi come previsto dall'art. 2 comma 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998,  o  ancora mediante copia
autenticata o in originale.