Art. 9. Presentazione dei documenti I candidati utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire, entro il termine che verra' indicato nel relativo invito, pena la decadenza dal diritto alla nomina, la seguente documentazione: 1) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica; 2) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'ASL locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneita' fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il bando di concorso. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovra' contenere una esatta descrizione della medesima nonche' la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego; 3) la dichiarazione sostitutiva, allegata alla lettera di invito,ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Il candidato dipendente delle amministrazioni dello Stato potra' limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare. Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa potra' limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1) e 3) del comma 1 del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, comprovante la sua qualita' di militare e l'idoneita' fisica all'impiego al quale concorre. Tale certificato dovra' contenere, altresi', la dichiarazione che il candidato e' stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. I documenti di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale il concorrente appartiene, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea dovranno produrre: a) il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) l'assenza o l'esistenza di condanne penali nello Stato di cittadinanza oltre quello dello Stato di residenza se non coincidente; d) tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani. I medesimi dovranno produrre, inoltre, dichiarazione di non aver rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/l993. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti dello Stato stesso e devono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Art. 10. Accertamenti nelle dichiarazioni sostitutive Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, l'Istituto si riversa la facolta' di procedere ad idonei controlli, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita' del contenuto, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968. Art. 11. Nomina dei vincitori I vincitori del concorso in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ottavo livello professionale con profilo di operatore-tecnico. Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per il livello ed il profilo attribuiti. La conferma in servizio e' subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo condizionata. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla costituzione del rapporto di lavoro. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per il visto e la registrazione. Roma, 22 maggio 2000 Il direttore dell'istituto: Moccaldi