Art. 9.

                     Presentazione dei documenti

    I  candidati  utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori
del  concorso  dovranno  presentare o far pervenire, entro il termine
che  verra'  indicato  nel  relativo  invito,  pena  la decadenza dal
diritto alla nomina, la seguente documentazione:
      1)  certificato  dei  carichi pendenti rilasciato dalla procura
della Repubblica;
      2)  certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero
da  un medico legale dell'ASL locale o dall'ufficiale sanitario o dal
medico  condotto, dal quale risulti l'idoneita' fisica dell'aspirante
al  servizio  continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si
riferisce  il  bando  di  concorso.  Nel  caso  che l'aspirante abbia
qualche  imperfezione,  il  certificato  medico  dovra' contenere una
esatta  descrizione  della medesima nonche' la dichiarazione che essa
non e' tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;
      3)  la  dichiarazione  sostitutiva,  allegata  alla  lettera di
invito,ai   sensi   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.
    Il  candidato dipendente delle amministrazioni dello Stato potra'
limitarsi  a  produrre  i  documenti  di  cui  ai  numeri 1) e 2) del
presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.
    Il  concorrente  che si trovi alle armi per servizio di leva o in
carriera  continuativa  potra'  limitarsi a presentare i documenti di
cui  ai  numeri 1)  e  3)  del  comma  1  del presente articolo ed un
certificato  rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene,
comprovante   la  sua  qualita'  di  militare  e  l'idoneita'  fisica
all'impiego al quale concorre.
    Tale certificato dovra' contenere, altresi', la dichiarazione che
il  candidato  e'  stato sottoposto agli accertamenti sierologici del
sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
    I  documenti  di  cui  ai numeri 1) e 2) del comma 1 del presente
articolo  ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare
o  il  certificato  rilasciato  dal  comandante del corpo al quale il
concorrente  appartiene,  dovranno  essere  rilasciati  in  data  non
anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
    I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea dovranno
produrre:
      a) il  godimento  dei  diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) il  possesso  della  cittadinanza  di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
      c) l'assenza  o  l'esistenza  di condanne penali nello Stato di
cittadinanza   oltre   quello   dello   Stato  di  residenza  se  non
coincidente;
      d) tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani.
    I  medesimi dovranno produrre, inoltre, dichiarazione di non aver
rapporti  di  impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle  situazioni  di  incompatibilita'  richiamate  dall'art. 58 del
decreto legislativo n. 29/l993.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  dello  Stato stesso e devono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.

                              Art. 10.


            Accertamenti nelle dichiarazioni sostitutive

    Ai  sensi  dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, l'Istituto si riversa la facolta'
di  procedere  ad idonei controlli, ai sensi dell'art. 11 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998, sulla veridicita' di
tutte  le  dichiarazioni  sostitutive  rese dal candidato. Qualora in
esito  a  detti  controlli  sia  accertata  la  non  veridicita'  del
contenuto, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti
i  provvedimenti adottati, ferme restando le sanzioni penali previste
dall'art. 26 della legge n. 15/1968.

                              Art. 11.


                        Nomina dei vincitori

    I  vincitori  del  concorso  in via provvisoria, sotto riserva di
accertamento   del   possesso   dei   requisiti   prescritti  per  la
partecipazione  al  concorso  e per l'ammissione all'impiego, saranno
assunti  in  prova  con  contratto  di  lavoro  a tempo indeterminato
nell'ottavo livello professionale con profilo di operatore-tecnico.
    Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico iniziale previsto per il livello ed il profilo attribuiti.
    La  conferma  in servizio e' subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova.
    L'accettazione  dell'assunzione  non  potra' essere in alcun modo
condizionata.
    Il  vincitore  del  concorso  che, senza giustificato motivo, non
assume  servizio  entro il termine stabilito, decade dal diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro.
    Il  presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
il visto e la registrazione.
      Roma, 22 maggio 2000
Il direttore dell'istituto: Moccaldi