Art. 9.


                            Preselezione

    Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia
superiore  a  cento,  l'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di
procedere    a   preselezione   anche   mediante   ricorso   a   test
psico-attitudinali.
    L'assenza  dalla  prova di preselezione comporta l'esclusione dal
concorso, quale ne sia la causa.
    A parita' di punteggio la preferenza sara' determinata dai titoli
previsti per la preferenza a parita' di merito.