Art. 10. L'ammontare della contribuzione per l'anno accademico 2002/2003 e' stabilito in Euro 1.032,91. Detta contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione. La contribuzione viene ridotta, a domanda secondo quanto stabilito dal Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi della Basilicata per l'anno 2002/2003, elaborato nel rispetto dei decreti del Presidenti del Consiglio dei ministri 30 aprile 1999 e 9 aprile 2001. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 l'Universita' esonera totalmente dai contributi universitari: 1) gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate dall'A.R.D.S.U. (Azienda regionale per il diritto allo studio universitario), nonche' gli studenti risultati idonei al conseguimento di tali borse di studio che, per scarsita' di risorse, non siano risultati beneficiari di tale provvidenza; 2) gli studenti in situazione di handicap con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap intellettivo-fisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (legge n. 382/1970) o sordomuti (legge n. 381/1970), indipendentemente dalle percentuali di invalidita'; 3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri; 4) su apposita istanza, gli studenti, per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, le studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio e gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita' gravi e prolungate debitamente certificate. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso, stabilito nella misura di Euro 51,65. Sono a domanda esonerati totalmente dalla contribuzione i dottorandi che certifichino la condizione di invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66% ovvero invalidita' con handicap intellettivo-fisico, indipendentemente dalla percentuale di invalidita'. La prima rata e' fissata in Euro 187,47 e deve essere versata all'atto dell'iscrizione. La seconda rata e' fissata in Euro 413,17 e deve essere versata entro il 30 aprile 2003. La terza rata e' fissata in Euro 432,27 e deve essere versata entro il 30 giugno 2003. I dottorandi esonerati dalla contribuzione universitaria sono comunque tenuti al pagamento di Euro 51,65 per oneri amministrativi. Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli studenti che abbiano gia' conseguito un altro titolo di Dottore di ricerca. Gli studenti dell'Universita' di Ioannina provvederanno al pagamento, se dovute, presso l'Universita' di appartenenza.