Art. 10.
    L'ammontare  della  contribuzione per l'anno accademico 2002/2003
e' stabilito in Euro 1.032,91.
    Detta contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari,
ivi   compresi   quelli  relativi  allo  svolgimento  delle  pratiche
amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione.
    La   contribuzione   viene  ridotta,  a  domanda  secondo  quanto
stabilito  dal Regolamento per la determinazione dei contributi degli
studenti  iscritti  ai corsi di dottorato di ricerca dell'Universita'
degli  studi  della  Basilicata  per  l'anno 2002/2003, elaborato nel
rispetto  dei  decreti  del  Presidenti  del  Consiglio  dei ministri
30 aprile 1999 e 9 aprile 2001.
    Ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile   2001   l'Universita'  esonera  totalmente  dai  contributi
universitari:
      1)  gli  studenti  beneficiari  delle  borse  di studio erogate
dall'A.R.D.S.U.   (Azienda  regionale  per  il  diritto  allo  studio
universitario),    nonche'   gli   studenti   risultati   idonei   al
conseguimento  di tali borse di studio che, per scarsita' di risorse,
non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;
      2)  gli  studenti  in situazione di handicap con un'invalidita'
riconosciuta   pari   o   superiore   al  66%,  ovvero  con  handicap
intellettivo-fisico   ovvero   riconosciuti  ciechi  assoluti  (legge
n. 382/1970) o sordomuti (legge n. 381/1970), indipendentemente dalle
percentuali di invalidita';
      3)  gli  studenti  stranieri beneficiari di borsa di studio del
Governo  italiano  nell'ambito  dei  programmi  di  cooperazione allo
sviluppo  e  degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e
relativi  programmi  esecutivi.  Negli  anni accademici successivi al
primo,  l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio da
parte del Ministero degli affari esteri;
      4) su apposita istanza, gli studenti, per l'anno di svolgimento
del  servizio militare di leva o del servizio civile, le studentesse,
per  l'anno  di  nascita  di  ciascun figlio e gli studenti che siano
costretti  ad  interrompere  gli  studi a causa di infermita' gravi e
prolungate debitamente certificate. Per tale periodo essi sono tenuti
al  pagamento  di  un  diritto  fisso, stabilito nella misura di Euro
51,65.
    Sono   a  domanda  esonerati  totalmente  dalla  contribuzione  i
dottorandi che certifichino la condizione di invalidita' riconosciuta
pari   o   superiore   al   66%   ovvero   invalidita'  con  handicap
intellettivo-fisico,    indipendentemente    dalla   percentuale   di
invalidita'.
    La  prima  rata  e'  fissata in Euro 187,47 e deve essere versata
all'atto dell'iscrizione.
    La  seconda  rata e' fissata in Euro 413,17 e deve essere versata
entro il 30 aprile 2003.
    La  terza  rata  e'  fissata in Euro 432,27 e deve essere versata
entro il 30 giugno 2003.
    I  dottorandi  esonerati  dalla  contribuzione universitaria sono
comunque tenuti al pagamento di Euro 51,65 per oneri amministrativi.
    Sono   esclusi  dalla  riduzione  per  condizione  economica  gli
studenti  che  abbiano  gia' conseguito un altro titolo di Dottore di
ricerca.
    Gli   studenti  dell'Universita'  di  Ioannina  provvederanno  al
pagamento, se dovute, presso l'Universita' di appartenenza.