Art. 11. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attivita' continuativa di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' fissate dal Collegio dei docenti. In ogni caso, i dottorandi dovranno svolgere non meno di dodici mesi e fino ad un massimo di diciotto mesi presso una istituzione universitaria all'estero. L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni, per tutta la durata del corso, e' a carico dei dottorandi. L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilita' civile per il medesimo periodo esclusivamente per le attivita' connesse al corso di dottorato. Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che comprovino di dover adempiere agli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata, sentito il Collegio dei docenti. Il dipendente di pubbliche amministrazioni ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimenti degli obblighi, il Collegio dei docenti proporra' l'esclusione del dottorando dal corso, in tal caso il dottorando e' obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.