Art. 11.
    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e   di  compiere  attivita'  continuativa  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita'   fissate  dal  Collegio  dei  docenti.  In  ogni  caso,  i
dottorandi  dovranno  svolgere  non  meno di dodici mesi e fino ad un
massimo   di  diciotto  mesi  presso  una  istituzione  universitaria
all'estero.
    L'onere  di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni,
per   tutta  la  durata  del  corso,  e'  a  carico  dei  dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita'  civile per il medesimo periodo esclusivamente per le
attivita'  connesse  al  corso  di  dottorato. Eventuali differimenti
della   data  di  inizio,  o  interruzioni,  verranno  consentiti  ai
dottorandi che comprovino di dover adempiere agli obblighi militari o
che  si  trovino  nelle  condizioni  previste dalla legge n. 1204 del
30 dicembre  1971  e successive modifiche ed integrazioni, oppure che
si  trovino  nella condizione di malattia grave e prolungata, sentito
il Collegio dei docenti.
    Il  dipendente  di  pubbliche amministrazioni ammesso ai corsi di
dottorato  di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed  usufruisce  della  borsa  di  studio  ove ricorrano le condizioni
richieste.
    Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di inadempimenti degli
obblighi,   il   Collegio  dei  docenti  proporra'  l'esclusione  del
dottorando  dal  corso,  in  tal caso il dottorando e' obbligato alla
restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della
borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.