Art. 2.
    Possono  accedere  al  dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea
o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente
riconosciuto   dalle  autorita'  accademiche,  anche  nell'ambito  di
accordi  interuniversitari  di  cooperazione  e mobilita'. Qualora il
titolo  non  sia gia' stato riconosciuto, il Collegio dei docenti del
dottorato   di   ricerca  deliberera'  sull'equipollenza  del  titolo
accademico  conseguito  all'estero,  ai  soli fini dell'ammissione ai
corsi.  Il  titolo  accademico conseguito presso le Universita' della
Grecia e' automaticamente riconosciuto equipollente.
    Potranno   presentare  domanda  per  partecipare  agli  esami  di
ammissione  anche  coloro  i quali conseguiranno il diploma di laurea
entro  e  non  oltre  la  data  di scadenza del bando di concorso. E'
richiesta altresi' la conoscenza di una lingua straniera.