Art. 7.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino alla concorrenza del numero dei posti (fino a sei),
messi a concorso per il corso di dottorato.
    Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
    In  caso  di  rinuncia,  di  mancata  o tardiva accettazione, che
dovra'  essere  espressa  entro  quindici  giorni dalla comunicazione
dell'esito  del  concorso,  o,  nel  caso  di  dichiarazioni mendaci,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
    Nel  caso  in  cui  il  candidato  e' collocato utilmente in piu'
graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.