Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi I dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono tenuti al versamento di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato in due rate da versare con le seguenti scadenze: la prima rata, che consiste nella tassa di iscrizione, dovra' essere versata all'atto dell'iscrizione. la seconda rata dovra' essere versata entro il 30 maggio 2003.