Art. 10.

          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

    I  dottorandi,  che  non  usufruiscono  di  borsa di studio, sono
tenuti  al  versamento  di  tasse  e  contributi  per  l'accesso e la
frequenza  ai  corsi  di  dottorato  in  due  rate  da versare con le
seguenti scadenze:
      la  prima  rata, che consiste nella tassa di iscrizione, dovra'
essere versata all'atto dell'iscrizione.
      la seconda rata dovra' essere versata entro il 30 maggio 2003.