Art. 11.

                        Svolgimento dei corsi

    I  dottorandi  sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della
loro   attivita'  curriculare  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
collegio dei docenti.
    I  dottorandi  possono essere inseriti, previa autorizzazione del
collegio  dei  docenti,  nelle  attivita'  di  ricerca  svolte presso
l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.
    I   dottorandi   possono  svolgere  attivita'  di  supporto  alla
didattica  ai  sensi  dell'art. 33  dello Statuto previo consenso del
collegio dei docenti.
    E'  consentita  la  sospensione  dal  corso  esclusivamente per i
periodi   relativi   ai   seguenti   casi,  debitamente  documentati:
maternita',  malattia,  servizio  militare  o civile. Il recupero del
periodo  di sospensione avverra' a fine corso. Il dottorando, qualora
il  recupero non avvenga in tempo utile, sosterra' l'esame finale con
i dottorandi del ciclo successivo.
    La  sospensione  dal  corso  di  durata superiore a trenta giorni
comporta l'immediata sospensione della borsa.
    I  dottorandi  devono  presentare,  ogni  anno,  una  dettagliata
relazione  scritta  sull'attivita'  svolta al collegio dei docenti ed
eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal
collegio  stesso.  Il collegio, sentito anche il tutore, con motivata
delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso
di  risultati  insufficienti,  propone  al rettore l'emanazione di un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.