Art. 12.

                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore  di ricerca si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto
una sola volta.
    Le  commissioni  giudicatrici dell'esame finale sono nominate dal
rettore,  per  ogni indirizzo di dottorato, in conformita' al vigente
Regolamento.