Art. 6. Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato o, nel caso di articolazione, per ogni indirizzo. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva in piu' dottorati o indirizzi di dottorato devono esercitare l'opzione per uno di essi. I cittadini non comunitari residenti all'estero classificatisi in posizione utile sono ammessi nel limite massimo indicato per ciascun dottorato o indirizzo di dottorato. I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarita' di borsa di studio conservando l'assegno di ricerca. In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore al numero complessivo di posti disponibili.