Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
dottorato o, nel caso di articolazione, per ogni indirizzo.
    I  candidati  classificatisi in posizione utile nella graduatoria
definitiva   in  piu'  dottorati  o  indirizzi  di  dottorato  devono
esercitare l'opzione per uno di essi.
    I cittadini non comunitari residenti all'estero classificatisi in
posizione  utile sono ammessi nel limite massimo indicato per ciascun
dottorato o indirizzo di dottorato.
    I  titolari  di  assegni  di  ricerca  utilmente  collocati nella
graduatoria  definitiva  sono  ammessi  ai corsi senza titolarita' di
borsa di studio conservando l'assegno di ricerca.
    In  ogni  caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore
al numero complessivo di posti disponibili.