Art. 7.

                        Domanda di iscrizione

    I  concorrenti  che  risultino  ammessi  ai  corsi  di  dottorato
dovranno presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria
entro  il  17 marzo 2003 domanda di iscrizione al corso di dottorato,
in  carta  legale,  da  compilarsi  su  apposito  modello predisposto
dall'Amministrazione universitaria. Il termine e' perentorio e non fa
fede il timbro postale di spedizione.
    I  vincitori  dovranno  presentare  o  far  pervenire la seguente
documentazione:
      1)  fotocopia  del  documento  di identita', fronte e retro, in
carta libera;
      2)  ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso  e  la frequenza ai corsi (solo coloro che non usufruiscono
di borsa di studio);
      3) fotocopia del diploma di maturita';
      4)  la  domanda  di  iscrizione  nella  quale il vincitore deve
dichiarare secondo l'allegato:
        a) il  tipo  di laurea conseguita, specificando il luogo e la
data di conseguimento;
        b) di    impegnarsi    a   tempo   pieno   allo   svolgimento
dell'attivita'   curriculare   secondo  le  modalita'  stabilite  dal
collegio dei docenti;
        c) di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato o ad
altro  corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico,
anche di altra Universita';
gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare:
        d) di  non aver usufruito in precedenza di borse di studio di
dottorato;
        e) di   non   fruire  presumibilmente  di  un  reddito  annuo
personale  complessivo  lordo  superiore  a  Euro 7.747,00, ovvero di
rinunciare  alla  borsa di studio per superamento del suddetto limite
di  reddito  (alla  determinazione  del reddito in oggetto concorrono
redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra
natura  aventi  carattere  ricorrente con esclusione di quelli aventi
natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva);
        f) di  non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio
a  qualsiasi  titolo  conferita  tranne  che con quelle eventualmente
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
        g) di  impegnarsi  a restituire le rate della borsa di studio
eventualmente  percepite  nel caso in cui si verifichi il superamento
del limite di reddito.