Art. 7. Domanda di iscrizione I concorrenti che risultino ammessi ai corsi di dottorato dovranno presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria entro il 17 marzo 2003 domanda di iscrizione al corso di dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito modello predisposto dall'Amministrazione universitaria. Il termine e' perentorio e non fa fede il timbro postale di spedizione. I vincitori dovranno presentare o far pervenire la seguente documentazione: 1) fotocopia del documento di identita', fronte e retro, in carta libera; 2) ricevuta del versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi (solo coloro che non usufruiscono di borsa di studio); 3) fotocopia del diploma di maturita'; 4) la domanda di iscrizione nella quale il vincitore deve dichiarare secondo l'allegato: a) il tipo di laurea conseguita, specificando il luogo e la data di conseguimento; b) di impegnarsi a tempo pieno allo svolgimento dell'attivita' curriculare secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti; c) di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato o ad altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico, anche di altra Universita'; gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare: d) di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di dottorato; e) di non fruire presumibilmente di un reddito annuo personale complessivo lordo superiore a Euro 7.747,00, ovvero di rinunciare alla borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito (alla determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva); f) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle eventualmente concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; g) di impegnarsi a restituire le rate della borsa di studio eventualmente percepite nel caso in cui si verifichi il superamento del limite di reddito.