Art. 8.

                          Rinunce e divieti

    Coloro  che  non  avranno  provveduto  a regolarizzare la propria
iscrizione  con  le  modalita' ed entro i termini indicati all'art. 7
saranno considerati rinunciatari.
    I  posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono
nella graduatoria generale di merito entro il 31 marzo 2003.
    E'  vietata  la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio
che rilascia un titolo accademico, anche di altra universita'.
    E'  vietata,  altresi', la contemporanea fruizione di altre borse
di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione o di ricerca dei dottorandi.
    Il  mancato  conseguimento  dell'ammissione  all'anno  successivo
ovvero  il  provvedimento  di esclusione per gravi inadempienze o per
risultati  insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di ricerca,
in  relazione  alle  modalita'  stabilite  dal  collegio dei docenti,
comportano  la  revoca  della  borsa  con obbligo di restituzione dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente.
    Il  dottorando  che  rinuncia,  per  superamento  del  limite  di
reddito,  alla  fruizione  della  borsa  di  studio  durante l'anno e
prosegue  il  corso  di  studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei
gia' percepiti corrispondenti allo stesso anno.
    Il  dottorando  fruitore  di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del  corso  di  dottorato  ha diritto alla corresponsione della borsa
proporzionalmente  al  periodo  di  attivita',  a  condizione  che il
collegio  dei  docenti  attesti  il  regolare  e proficuo svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia.
    Coloro  che  avranno  rilasciato  dichiarazioni  mendaci  saranno
dichiarati  decaduti,  fermo  restando  la responsabilita' penale per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.