Art. 9.

                           Borse di studio

    Le   borse  di  studio  sono  assegnate  secondo  l'ordine  della
graduatoria definitiva.
    I  candidati  classificatisi in posizione utile nella graduatoria
definitiva  hanno  facolta',  in relazione al numero e alla tipologia
delle  borse  disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse
secondo l'ordine della graduatoria stessa.
    In   caso  di  parita'  di  voti  prevale  la  valutazione  della
situazione  economica,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    In  ogni  caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un
corso  di  dottorato,  anche  per  un solo anno, non puo' fruirne una
seconda volta.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio e' di Euro 10.562,00,
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
    L'importo  della  borsa  di  dottorato  e maggiorato  del 50% per
periodi  di  soggiorno  all'estero.  Al  dottorando  spetta, inoltre,
nell'arco del triennio, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al
costo  piu'  economico. I periodi di soggiorno all'estero non possono
superare complessivamente la meta' della durata del corso.
    Alle  borse  di studio si applicano le disposizioni in materia di
agevolazioni  fiscali  di  cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda,  in  congedo  straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni.