Art. 8. Approvazione della graduatoria
    Espletate  le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze previste nel precedente art. 7.
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.
    La   graduatoria  di  merito,  approvata  con  provvedimento  del
direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata
all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Verona. Dalla data
della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria di merito rimane efficace per diciotto mesi dalla
data di pubblicazione all'albo.
    Per  lo  stesso  periodo  di  tempo l'amministrazione si riserva,
inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per
eventuali  incarichi  di  funzioni  dirigenziali  a tempo determinato
senza  alcun  pregiudizio per gli interessati rispetto alla posizione
in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.