Art. 8. Approvazione della graduatoria Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste nel precedente art. 7. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nel colloquio. La graduatoria di merito, approvata con provvedimento del direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Verona. Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per diciotto mesi dalla data di pubblicazione all'albo. Per lo stesso periodo di tempo l'amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per eventuali incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.