Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a)  cittadinanza  italiana  o  cittadinanza di uno stato membra
dell'Unione europea;
      b)  godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
      c)  idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego  al  quale il concorso si riferisce. L'amministrazione ha
facolta'  di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente;
      d)  titolo  di  studio:  diploma  di maturita'. Per i cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea e' richiesto il possesso di un
titolo  di studio equipollente; tale equipollenza dovra' risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita';
      e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
      f)  adeguata  conoscenza  della lingua italiana se cittadino di
uno degli Stati membri dell'Unione europea.
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico attivo e coloro che siano stati destinati o
dispensati  dall'impiego una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un  impiego  statale,  ai  sensi dell'art. 127, lettera d), del testo
unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
gennaio 1957 n. 3.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva. L'esclusione
dal  concorso,  per  difetto  dei  requisiti  prescritti  puo' essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento.