Art. 8.

                        Titoli preferenziali

    I   concorrenti  che  abbiano  superato  la  prova  dovranno  far
pervenire  all'Universita'  degli  studi  di Teramo, entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal giorno successivo a
quello  in  cui hanno sostenuto la prova stessa, i documenti in carta
semplice, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive, attestanti, a
parita'  di  merito,  il  possesso  dei sottoelencati titoli previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994 n. 487, e successive modificazioni, dai quali risulti,
altresi',  il possesso dei requisiti stessi alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione della domanda di ammissione al
concorso:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    Quanto  sopra  anche se tali dichiarazioni siano state rese nella
domanda di partecipazione alla prova selettiva.
    Tale  documentazione non e richiesta qualora l'amministrazione ne
sia  gia'  in  possesso.  In  tale  caso  e comunque fatto obbligo al
candidato  di  fornire  espliciti riferimenti all'amministrazione nei
medesimi  termini  temporali  di  cui  al  primo,  comma del presente
articolo.
    Sulla  base  di  quanto  precede  e della graduatoria generale di
merito provvisoria si provvede con decreto rettorale all'approvazione
della  graduatoria  generale  definitiva  ed  alla  dichiarazione dei
vincitori.
    Tale  provvedimento,  che  sara' reso noto mediante pubblicazione
all'albo  del  rettorato, conclude la procedura selettiva. Dalla data
di  pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni per impugnare
l'atto  dinanzi all'autorita' giudiziaria amministrativa e il termine
di  centoventi  giorni  per esperire il ricorso straordinario al Capo
dello Stato.