Art. 10.

                     Presentazione dei documenti

    Entro  trenta  giorni dall'assunzione del servizio, il lavoratore
ha  l'obbligo  di  presentare  alla  Ripartizione  per gli affari del
personale una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale
risultino:
      data e luogo di nascita;
      residenza;
      possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati
membri dell'Unione europea;
      godimento  dei  diritti  civili  e politici. I cittadini di uno
degli  altri  Stati  membri  dell'Unione europea dovranno dichiarare,
inoltre, il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza;
      assenza  di  eventuali  condanne  penali e di eventuali carichi
pendenti  o,  comunque,  la  non  conoscenza  di  essere sottoposto a
procedimenti  penali.  In caso contrario, dovranno essere indicate le
condanne  riportate  e la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria
che  l'ha emessa, nonche' gli eventuali carichi pendenti di cui si e'
a conoscenza. I cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione
europea dovranno, altresi', dichiarare di non aver riportato condanne
penali  e  di non avere carichi pendenti o, comunque, di non essere a
conoscenza  di  procedimenti penali a proprio carico, sia nello Stato
di cui sono cittadini sia in quello italiano;
      possesso  del  titolo di studio richiesto per la partecipazione
alla prova concorsuale;
      posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
      composizione del nucleo familiare.
    Ai   sensi   dell'ultimo   comma  dell'art. 11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti
al  personale  statale  di  ruolo  dovranno  presentare,  nel termine
sopraindicato,  una  copia integrale dello stato matricolare, nonche'
una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino
il  possesso  del  titolo  di  studio richiesto e la composizione del
nucleo familiare.
    E'  fatto,  inoltre,  obbligo  di  presentare  una  fotocopia del
tesserino di codice fiscale.
    Scaduto  inutilmente il termine di trenta giorni, di cui al primo
comma del presente articolo, e fatta salva la possibilita' di una sua
proroga   a   richiesta   dell'interessato  nel  caso  di  comprovato
impedimento, si provvedera' all'immediata risoluzione del rapporto di
lavoro.
    Gli  stati, fatti e qualita' personali dichiarati saranno oggetto
di  idonei  controlli, da parte dell'Universita', in merito alla loro
veridicita'.