Art. 11. Costituzione rapporti di lavoro a tempo determinato La graduatoria generale di merito, formata all'esito della procedura concorsuale, potra' essere considerata utile, altresi', per la eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per mansioni proprie della categoria C nell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. I rapporti di lavoro di cui al precedente comma potranno essere attivati, subordinatamente al verificarsi di esigenze nelle strutture dell'Ateneo e tenuto conto delle disponibilita' del bilancio, nelle seguenti ipotesi: a) per sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i sessanta giorni consecutivi; b) per sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 9 dicembre 1977, n. 903, e 8 marzo 2000, n. 53; c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attivita' o per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. I rapporti di lavoro a tempo determinato potranno, altresi', essere attivati per lo svolgimento di attivita' nell'ambito di programmi di ricerca, per l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti, ai sensi del menzionato art. 19. L'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, disposta ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, non inficia quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.