Art. 10. Presentazione dei documenti Entro trenta giorni dall'assunzione del servizio, il lavoratore ha l'obbligo di presentare alla ripartizione per gli affari del personale una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino: data e luogo di nascita; residenza; possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea; godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare, inoltre, il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; assenza di eventuali condanne penali e di eventuali carichi pendenti o, comunque, la non conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. In caso contrario, dovranno essere indicate le condanne riportate e la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa, nonche' gli eventuali carichi pendenti di cui si e' a conoscenza. I cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea dovranno, altresi', dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti o, comunque, di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico, sia nello Stato di cui sono cittadini sia in quello italiano; possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla prova concorsuale; posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari; composizione del nucleo familiare. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, nonche' una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino il possesso del titolo di studio richiesto e la composizione del nucleo familiare. E' fatto, inoltre, obbligo di presentare una fotocopia del tesserino di codice fiscale. Scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, di cui al primo comma del presente articolo, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, si provvedera' all'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Gli stati, fatti e qualita' personali dichiarati saranno oggetto di idonei controlli, da parte dell'Universita', in merito alla loro veridicita'.