Art. 7.

                      Graduatoria del concorso

    Espletate   le  prove  del  concorso,  la  commissione  forma  la
graduatoria generale di merito provvisoria.
    La  graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente della
votazione  complessiva,  costituita  dalla somma della media dei voti
riportati  nelle  prove  scritte  e  della votazione conseguita nella
prova  orale.  A  parita'  di  punteggio i candidati saranno indicati
seguendo l'ordine alfabetico.