Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 (diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale oppure diplomi di istituto magistrale o di liceo artistico piu' corso annuale integrativo); oppure: titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente dalle competenti autorita' ai sensi della normativa vigente; b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea; c) godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; e) idoneita' fisica all'impiego al quale il bando si riferisce; f) adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori, in base alla normativa vigente. Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati dispensati o destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari. I suddetti requisiti debbono essere tutti posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto anche di uno solo dei requisiti puo' essere disposta, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del rettore; l'eventuale ammissione alle prove concorsuali si dovra' pertanto ritenere in ogni caso effettuata con riserva.