Art. 8. Titoli preferenziali I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Universita' degli studi di Teramo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova stessa, i documenti in carta semplice, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive, attestanti, a parita' di merito, il possesso dei sottoelencati titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni, dai quali risulti, altresi', il possesso dei requisiti stessi alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Quanto sopra anche se tali dichiarazioni siano state rese nella domanda di partecipazione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta qualora l'amministrazione ne sia gia' in possesso. In tale caso e' comunque fatto obbligo al candidato di fornire espliciti riferimenti all'amministrazione nei medesimi termini temporali di cui al comma 1 del presente articolo. Sulla base di quanto precede e della graduatoria generale di merito provvisoria si provvede con decreto rettorale all'approvazione della graduatoria generale definitiva ed alla dichiarazione del vincitore. Tale provvedimento conclude la procedura concorsuale e della sua pubblicazione all'albo del rettorato sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorre il termine di sessanta giorni per impugnare l'atto dinanzi all'autorita' giudiziaria amministrativa e il termine di centoventi giorni per esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato.