Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  diploma  di  scuola secondaria di primo
grado  piu'  attestato  di  qualifica  inerente  la  professionalita'
richiesta, rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978 ovvero diploma
di scuola secondaria di secondo grado;
      b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro della Comunita' economica europea;
      c) godimento dei diritti politici e civili;
      d) l'elettorato attivo;
      e) non  aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
      f) idoneita'  fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
      g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
      h) non  essere  stato  destituito  o  dispensato  da precedente
impiego   presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile;
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n. 174/1994,  i  cittadini  degli  Stati membri dell'Unione
europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
      di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  dello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      di   essere   in  possesso,  ad  eccezione  della  cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
      di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione.  La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera'
l'esclusione  dal concorso che puo' essere disposta, in ogni momento,
con  provvedimento  motivato  dal  direttore amministrativo, ai sensi
dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 693/1996.
    I    candidati    sono    ammessi   al   concorso   con   riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti.