Art. 6.

                            Prove d'esame

    Le prove d'esame, riportate nell'allegato A al presente bando che
ne costituisce parte integrante, consistono in due prove scritte e in
una prova orale.
    I  candidati,  durante  l'espletamento  delle  prove scritte, non
possono  consultare  appunti,  manoscritti,  libri o pubblicazioni di
qualunque  specie,  ma solo dizionari e testi di legge non commentati
se autorizzati dalla commissione esaminatrice.
    Il  diario  delle  prove  scritte  sara'  notificato ai candidati
almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  delle  prove  medesime,
secondo  quanto  espressamente previsto dall'art. 6, primo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994,  sostituito
dall'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 693/1996.
    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna  prova scritta una votazione non inferiore ai
21/30 o equivalente.
    Ai  candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale sara' data
comunicazione  almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'espletamento  della  prova,  secondo  quanto  previsto dall'art. 6,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
    La  predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato in ciascuna delle due prove scritte.
    La  prova  orale,  che  si svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste  dall'art. 6,  quarto  e quinto comma, del succitato decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 487/1994, si intende superata se
il   candidato  ottiene  una  votazione  non  inferiore  ai  21/30  o
equivalente.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento, in corso di validita':
      a) fotografia  recente  applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      b) tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il candidato e'
pubblico dipendente;
      c) tessera   postale  o  porto  d'armi  o  passaporto  o  carta
d'identita' o patente.