Art. 9.

                 Presentazione dei documenti di rito

    Il  candidato  utilmente  collocato  nella  graduatoria di merito
sara'  invitato,  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento, a
stipulare,  in conformita' a quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale  di  lavoro, comparto universita', un contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
    Il  vincitore e' tenuto a presentare, entro il termine perentorio
di  trenta  giorni dalla data di stipulazione del succitato contratto
di lavoro, i sottoelencati documenti:
      1)  certificato medico (in bollo) di idoneita' fisica al lavoro
rilasciato  dall'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da
un  ufficiale  sanitario e attestante la sana e robusta costituzione,
l'idoneita'   fisica   e   psichica   al   servizio  continuativo  ed
incondizionato  all'impiego,  l'assenza  di  imperfezioni che possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio  e di malattie che
possano  mettere in pericolo la salute pubblica. Per coloro che hanno
menomazioni   fisiche   e'  richiesta,  altresi',  una  dichiarazione
dell'ufficiale  sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e
il  grado della mutilazione o invalidita', non e' di pregiudizio alla
salute  ed  alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza
degli impianti;
      2) fotografia recente.
    All'atto  della  stipula  del  contratto individuale di lavoro il
vincitore  del concorso dovra' rendere, altresi', su apposito modello
predisposto   dall'ufficio   personale  tecnico  amministrativo,  una
dichiarazione  sostitutiva  su  fatti  e  qualita' personali ai sensi
della  legge  n. 15/1968, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e,  inoltre, dovra' sottoscrivere una dichiarazione, sotto la propria
responsabilita',  salvo  quanto  disposto  dall'art. 18, comma 8, del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto  universita',
stipulato  in  data  9 agosto  2000,  di  non avere altri rapporti di
impiego  pubblico  o  privato  e  di  non  trovarsi  in nessuna delle
situazioni  di  incompatibilita' richiamate nell'art. 53, del decreto
legislativo n. 165/2001.
    Per  i  portatori  di handicap si procedera' ai sensi dell'art. 4
della legge n. 104/1992.